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L’INPS, con il Messaggio n. 2704 del 23 luglio 2021, ha fornito indicazioni sul decreto Sostegni in merito allo stralcio delle cartelle esattoriali, della rottamazione ter, della proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi e sui loro effetti relativamente al rilascio del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Di seguito il testo del Messaggio n. 2704/2021.

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, cd. Decreto Sostegni, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto misure a sostegno delle imprese e degli operatori economici in materia di riscossione, prevedendo, all’articolo 4, “Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi”, commi da 4 a 6, l’annullamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 marzo 2021), hanno un importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Tra i debiti oggetto dello “stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e del “Saldo e stralcio” di cui all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

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Per espressa previsione normativa, beneficiano dell’annullamento:

  • le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Come previsto dal comma 5, la definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti di cui al comma 4, il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Il successivo comma 6 dispone inoltre che, fino alla data stabilita dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Sono altresì sospesi i relativi termini di prescrizione.

Con il medesimo decreto ministeriale sarà altresì stabilita la data della ripresa della riscossione e del decorso del termine prescrizionale per i debiti per i quali non opera l’annullamento automatico.

In attesa della pubblicazione del decreto adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, che, come detto, definirà i termini indicati nei predetti commi, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del medesimo Ministero dell’economia [1], ai fini della verifica di regolarità contributiva, disciplinata dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, “a condizione della presenza dei seguenti requisiti previsti dalla norma: requisito oggettivo (carichi fino a 5.000 euro); requisito temporale (carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo tra il 2000 e il 2010)”, il Documento deve essere definito con l’attestazione di regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del citato DM 30 gennaio 2015 che dispone che “la regolarità sussiste comunque in caso di (…) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.”

Ciò in quanto, secondo il parere ministeriale, “Il legislatore non prevede un requisito soggettivo reddituale per poter beneficiare della sospensione della riscossione.”

Pertanto, nell’ambito dell’istruttoria della verifica di regolarità contributiva, dovrà essere controllato che l’importo del debito, evidenziato nell’esito automatizzato e riportato nell’archivio Gestione e consultazione Avvisi di Addebito e Cartelle di Pagamento – Gestione AVA, riferito a cartelle di pagamento relative a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, risulti uguale o inferiore a 5.000 euro alla data del 23 marzo 2021.

Ricorrendo tale circostanza, la regolarità contributiva dovrà essere attesta ai sensi del richiamato articolo 3, comma 2, lettera b), del DM 30 gennaio 2015.

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[1] Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0005238.15-06-2021 e Nota del Ministero dell’economia e delle finanze 16 giugno 2021, protocollo 457.

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