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Call center e lavoro intermittente: no in mancanza di requisiti

Il Ministero del Lavoro, ha risposto ad una richiesta di chiarimenti giunta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione al personale addetto alle attività di call center in-bound e/o out-bound, operando un rinvio alle figure degli “addetti ai centralini telefonici privati” di cui al n. 12 dela Tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Il Ministero, quindi, con Interpello n. 10 del 25.3.2014 ha preliminarmente sottolineato che le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittenti, in assenza dei requisiti soggettivi od oggettivi individuati dall’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, sono indicate nell’elenco contenuto nella Tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, il quale, al punto n. 12 contempla le prestazioni svolte dagli “addetti ai centralini telefonici privati”. A tale stregua dunque, ha proseguito il Ministero, le figure dei lavoratori intermittenti non sembrano equiparabili a quelli indicati al punto n. 12 della Tabella citata, poichè l’attività degli “addetti ai centralini telefonici privati” ha una sua specifica connotazione, in quanto consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate. La prestazione svolta invece dagli operatori di call center, si legge nell’Interpello n. 10 cit., è sicuramente una prestazione più articolata in quanto si inserisce normalmente nell’ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa. Situazione questa esplicitamente pure confermata dall’art. 61 D.Lgs. n. 276/2003 il quale ammette il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto per le attività di call center out-bound e in-bound quando trattasi di “attività di vendita diretta di beni e servizi”. Pertanto il semplice utilizzo dello strumento telefonico, ha concluso il Ministero, non sembra quindi consentire la richiesta equiparazione delle categorie in questione, pur restando ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro intermittente anche per tali attività laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003 qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.

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