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 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito il suo parere, con nota n. 5 del 30 gennaio 2014, avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – condizioni di liceità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo art. 1, comma 4, lett. e) , L.n. 196/1997 – art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003“, a seguito della istanza di interpello avanzata dalla Confindustria in merito “alla corretta interpretazione dell’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003 concernente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro“.

In particolare la Confindustria ha avanzato istanza al Ministero al fine di conoscere se “nell’ambito del contratto di somministrazione l’impresa utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro“.

Il Ministero, dopo aver acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro ha evidenziato quanto segue.

In via preliminare ha evidenziato che “l’art. 20, comma 5, lett. c) sopra citato stabilisce che il contratto di somministrazione è vietato “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche”. Ed ha proseguito sostenendo che “Dal tenore letterale della disposizione non sembra evincersi un obbligo di comunicazione ovvero di notifica alla Direzione territoriale del Lavoro in ordine alla effettuata valutazione dei rischi; il suddetto obbligo non risulta contemplato nè nell’ambito del D.Lgs. n. 626/1994, nè tantomento alla luce delle disposizioni di cui al successivo D.Lgs. n. 81/2008″. Pertanto il Ministero ha evidenziato che “ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. e), L.n. 196/1997, previgente alla disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003, la fornitura di lavoro temporaneo risultava vietata nei confronti delle imprese che non fossero in grado di dimostrare alla Direzione del Lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, sopra citato, quale adempimento di fondamentale importanza ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; il che lascia intendere, anche allora, l’inesistenza di obblighi comunicazionali in materia“.

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In linea con le osservazioni sopra richiamate quindi, il Ministero ha ritenuto che “sia la legislazione vigente (art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003) che nell’ambito del precedente quadro normativo (art. 1, comma 4, L.n. 196/1997), non appare sussistere in capo all’azienda utilizzatrice – che sottoscrive un contratto di somministrazione – alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo Ministero, ma esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR). Ed ancora ha sottolineato, in risposta all’Interpello formulato, che “Il divieto di cui alla disposizione ex art. 20, comma 5, trova quindi applicazione esclusivamente nei confronti delle aziende che non siano in grado di fornire prova della valutazione dei rischi mediante l’esibizione del relativo DVR, in quanto o non l’abbiano effettuata, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo le previsioni dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008″.

Il Ministero ha concluso poi richiamando le indicazioni già fornite con la risposta ad interpello n. 26/2007 secondo la quale il somministratore deve accertare “l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita”.

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