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Indicazione causale contratto somministrazione lavoro

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 17540 del 1 agosto 2014, ha reso il seguente principio: “In caso di contratto di somministrazione di lavoro, stipulato ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, la sanzione della nullità prevista espressamente dall’art. 21, ult. comma, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente applicabilità, fino alla sentenza che accerta la conversione del rapporto (da lavoro a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore), dell’indennità prevista dall’art. 32 della legge 183 del 2010”. (Presidente: Lamorgese; Estensore: A. Manna).

La questione di cui alla sentenza n. 17540/2014 era la seguente: “Con sentenza del 2.10.12, depositata il 19.11.12, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della pronuncia n. 376/2010 del Tribunale di Treviso, dichiarava l’esistenza dal 24.3.2006 d’un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra Simeon Nwajiku e la S.r.l. Guardolificio Due Rocche e condannava quest’ultima a ripristinare detto rapporto con il lavoratore e a pagargli le retribuzioni maturate dal 23.2.09 fino al ripristino del rapporto medesimo. Tale situazione era adottata in base alla ritenuta nullità per genericità della causale del contratto di somministrazione lavoro – e Guardolificio Due Rocche S.r.l. a seguito del quale Simeon Nwajiku aveva svolto la propria prestazione lavorativa per conto della seconda società, che ricorre per la cassazione della sentenza della Corte territoriale affidandosi a quattro motivi”.

Per quanto riguarda l’entità della liquidazione del danno, la Suprema Corte ha stabilito che il giudice di rinvio dovrà limitarsi a liquidare per il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la sentenza della Corte d’appello, “un’indennità onnicomprensiva in misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge n. 604/1966” (Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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