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Rassegna Cassazione – Sezione Lavoro (dicembre 2011 – gennaio 2012)

Omessa denuncia dei rapporti di lavoro e sanzioni per inadempimento contributivo

La Cassazione con questa sentenza ha composto il contrasto giurisprudenziale in merito alla mancata presentazione delle denunce mensili relative ai rapporti di lavoro i quali, unitamente alle retribuzioni imponibili, risultino dalle registrazioni obbligatorie in possesso del datore di lavoro

Cass., Sez. Lav., n. 28966/2011 (Rel. Bandini): Obbligo contributivo – Mancata trasmissione modelli di pagamento (DM10) all’Inps – Regolare iscrizione dei lavoratori nei libri aziendali – Evasione contributiva – Sussistenza

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In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’Inps (attraverso i cosiddetti mod. DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui all’art. 116, comma 8 lett. b) della legge n. 388/2000 e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configura occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente grava sul datore di lavoro l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell’avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta; in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità, ove congruamente motivata“.

Precedenti giurisprudenziali: Cass. Sez. Lav. sentt. nn. 533/2003; 14727/2003; 1552/2003; 5386/2003; Sezioni Unite n. 4808/2005

 Licenziamento collettivo e criteri di scelta

Cass., Sez. Lav., n. 391/2012 (Pres. Stile; Rel. Stile; P.M. Basile): Lavoro – Licenziamento collettivo – Settore bancario – Esigenza di riduzione dei costi – Mancata indicazione dei settori specifici – Criteri concordati con Oo.Ss. – Età – Prossimità alla pensione – Legittimità del criterio

In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale dalla legge n. 223/1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo giurisdizionale, cosicché, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura, che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio di scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione o, comunque, incentrato sulla maggiore prossimità del diritto a pensione. La contrattazione collettiva è libera di scegliere qualsiasi criterio, purché esso sia tale e cioè sia un criterio e non direttamente la scelta e sia rivolto a tutelare gli interessi dei lavoratori nella logica della riduzione delle conseguenze negative dei licenziamenti e non sia, infine, discriminatorio“.

Nozione di lavoro subordinato

Cass., Sez. Lav., n. 447/2012 (Pres. Canevari; Rel. Mancino): Lavoro – Lavoro subordinato – In genere – Accertamento della natura subordinata del rapporto – Valutazione del giudice di merito – Riferimento alla specificità dell’incarico e alle modalità della sua attuazione – Peculiarità delle mansioni – Utilizzabilità di criteri complementari e sintomatici – Necessità – Condizioni e limiti

L’esistenza del vincolo di subordinazione va valutata, dal giudice di merito, avuto riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari – come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa nell’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione“.

Licenziamento per rifiuto del lavoratore di mutare postazione lavorativa

Cass., Sez. Lav., n. 1401/2012 (Pres. Lamorgese; Rel. Ianniello): Lavoro – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Licenziamento individuale – Per giusta causa – Annullamento – Diritto del lavoratore all’integrità fisica – Risoluzione del contratto per inadempimento – Ammissibilità

Il rifiuto del lavoratore di mutamento della propria postazione di lavoro è giustificato, ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, dal mancato adempimento della società alla richiesta di specifica formazione e informazione relativa ai rischi temuti e connessi alla nuova attività e al nuovo posto di lavoro“.

Malattia e inidoneità al lavoro: distinzione

Cass., Sez. Lav., n. 1404/2012 (Pres. Lamorgese; Rel. Arienzo; P.M. Matera): Lavoro – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Diritto alla conservazione del posto – Malattia e inidoneità al lavoro – Cause di impossibilità della prestazione lavorativa – Configurabilità – Distinzione – Fattispecie

È necessario distinguere la malattia del lavoratore dalla sua inidoneità al lavoro, in quanto, pure essendo entrambe cause di impossibilità della prestazione lavorativa, esse hanno natura e disciplina giuridica diverse, per essere la prima di carattere temporaneo e implicante la totale impossibilità della prestazione, che determina, ai sensi dell’art. 2110 del codice civile, la legittimità del licenziamento quando ha causato l’astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto; laddove la seconda ha carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, non implica necessariamente l’impossibilità totale della prestazione e consente la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1256 e 1463 del codice civile, eventualmente previo accertamento di essa con la procedura stabilita dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, indipendentemente dal superamento del periodo di comporto“.

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