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E’ entrato definitivamente in vigore, dal 31 gennaio 2013, quanto previsto dalla Legge di stabilità 2013 (approvata con L.n. 228/2012) in materia di “Spese di giustizia”.

Ciò comporterà, in particolare che la parte soccombente sarà tenuta a versare il doppio del contributo unificato nel caso in cui gli atti giudiziari relativi ad appelli o a ricorsi per cassazione siano stati respinti o dichiarati inammissibili o improcedibili. Tale decisione spetterà allo stesso giudice che, nel dispositivo o nella sentenza che dichiara inammissibile o improcedibile l’atto di impugnazione, dovrà specificare se sussistono i presupposti che comportano per il soccombente l’obbligo di integrare il contributo unificato.

In particolare all’art. 28 della Legge di stabilità si legge quanto segue:

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

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a) all’articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma l è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

b) all’articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

2. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all’entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all’erario per un periodo di cinque anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge“.

 

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