Advertisement

Assistenza contrattuale versamento del contributo:

Con Interpello n. 18 del 2016 sulla assistenza contrattuale e il versamento del contributo, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Al riguardo si legge quanto segue nell’Interpello n. 18/2016.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, concernente il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi.

In particolare, l’istante chiede se il mancato versamento del contributo di assistenza contrattuale da parte di imprese non iscritte alla associazione di categoria firmataria del contratto collettivo di riferimento possa intendersi quale mancata osservanza delle disposizione di cui all’articolo sopra citato e, per l’effetto, configurarsi come motivo ostativo alla concessione dei citati benefici.

Advertisement

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 ai sensi del quale “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Con riferimento al rispetto della contrattazione collettiva, va preliminarmente ricordato che questo Ministero si è espresso già con circ. n. 4/2004, sulla applicazione dell’art. 10 della L. n. 30/2003, laddove si spiega che la locuzione “integrale rispetto degli accordi e contratti”, ivi prevista, “subordina il riconoscimento dei benefici economici e contributivi alla integrale applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi. Se intesa nel senso di imporre l’applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo (…) la disposizione di cui all’articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, risulterebbe infatti in palese contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale, e di libertà sindacale negativa in particolare (di cui all’art. 39 Cost.), oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza”.

Ciò premesso, va evidenziato che il c.d. contributo di assistenza contrattuale consiste in un onere economico talora richiesto da organizzazioni sindacali “per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro” (v. art. 40 CCNL Commercio). Il contributo si qualifica pertanto come elemento rientrante nella parte obbligatoria del contratto collettivo e non nella parte economica e normativa, quest’ultima notoriamente volta a disciplinare i rapporti individuali di lavoro (cfr. ad es. Cass. Civ. sez. lavoro, 15 gennaio 2003, n. 530). Da ciò deriva l’assenza di un obbligo di versare tale contributo ai fini ai fini di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.

In definitiva, quindi, in risposta al quesito avanzato, la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalle disposizioni di legge non può essere negata all’impresa non iscritta all’associazione firmataria del CCNL che intende applicare, qualora la stessa non abbia provveduto al versamento del contributo di assistenza contrattuale.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

Advertisement