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Assunzione lavoratori extracomunitari:

Il datore di lavoro che intenda assumere lavoratori extracomunitari residenti all’estero devono in primo luogo presentare una domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione situato presso la Provincia competente per territorio, ossia la Provincia ove verrà svolta la prestazione lavorativa. È opportuno evidenziare che in base alle quote indicate nel c.d. “decreto-flussi”, il numero massimo dei cittadini extracomunitari ammessi annualmente a lavorare in Italia viene preventivamente predeterminato.

Se il datore di lavoro intende assumere un lavoratore che conosce personalmente, la domanda che presenterà, come sopra, allo Sportello Unico deve contenere:

  • richiesta nominativa di nulla-osta in via telematica;

  • documentazione che attesti la possibilità di alloggiare il lavoratore straniero che intende assumere, in base alle normative previste dalla Regione territorialmente competente;

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  • proposta di contratto di soggiorno che indichi, oltre agli elementi essenziali dell’accordo, l’impegno da parte del datore di lavoro di pagare il viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza nel caso in cui questi venga espulso;

  • dichiarazione da parte del datore di lavoro di impegnarsi a comunicare allo Sportello Unico le eventuali variazioni in merito al rapporto di lavoro come ad esempio cessazione del rapporto, trasferimento del lavoratore presso altra sede, ecc.

Una volta presentata la domanda sarà cura dello Sportello Unico acquisire innanzi tutto il parere da parte del Questore circa l’esistenza a carico del lavoratore straniero di cause che neghino il rilascio del nulla-osta e poi il parere da parte della Direzione Provinciale del Lavoro circa l’esistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e delle possibilità reddituali del datore di lavoro che ha presentato la domanda di assunzione del lavoratore straniero.

Se il Questore o la Direzione Provinciale del Lavoro emettono parere negativo, lo Sportello rigetta l’istanza di assunzione. Al riguardo giova osservare che è sufficiente un solo parere negativo per il rigetto dell’istanza.

Se invece i pareri sono favorevoli sarà cura dello Sportello Unico convocare il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno, consegnargli del relativo nulla-osta e trasmettere agli Uffici Consolari per via telematica tutta la documentazione.

Giova evidenziare che il nulla-osta al lavoro subordinato ha una validità di sei mesi dalla data del rilscio. Entro tale termine il lavoratore dovrà richiedere il rilascio del visto all’Autorità consolare presso il Paese di residenza. L’Autorità consolare, che nel frattempo avrà già ricevuto per via telematica la documentazione, tra cui il nulla-osta al lavoro, inviata dallo Sportello Unico, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto di assunzione e rilascia il visto d’ingresso entro 30 giorni, avvisando contestualmente il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Interno, l’INPS e l’INAIL.

Una volta entrato in Italia il lavoratore ha tempo 8 giorni per recarsi presso lo Sportello che ha rilasciato il nulla-osta al fine di sottoscrivere il contratto di soggiorno e ritirare il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno; in caso contrario verrà considerato come irregolarmente presente sul territorio nazionale. Lo Sportello Unico quindi verificherà i dati anagrafici del lavoratore e il visto rilasciato dall’Autorità consolare e consegnerà al lavoratore straniero il certificato di attribuzione del codice fiscale. Inoltre provvederà a fargli sottoscrivere il contratto di soggiorno e gli consegnerà il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno, inoltrando i relativi dati alla Questura competente.

Una volta ritirato il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno sarà onere del lavoratore recarsi presso l’Ufficio Postale per inviare il modulo stesso. L’Ufficio Postale rilascerà una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) con le quali il lavoratore potrà controllare lo stato della pratica mediante accesso al sito del portale per l’immigrazione (www.portaleimmigrazione.it); inoltre l’Ufficio Postale comunicherà immediatamente al lavoratore la data fissata per l’appuntamento presso gli Uffici competente che si occuperanno di effettuare i fotodattiloscopici del lavoratore straniero. Sarà infine la Questura ad informare il lavoratore straniero sulla consegna del permesso di soggiorno.

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