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Assunzione stranieri regolarmente soggiornanti

Un datore di lavoro che intende procedere all’assunzione stranieri regolarmente soggiornante in Italia deve:

  • effettuare le comunicazioni ordinarie ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali (es. Inps, Inali, ecc.);

  • effettuare le comunicazioni ordinarie ai Centri per l’impiego;

  • stipulare con il lavoratore straniero il contratto di soggiorno;

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  • entro 5 giorni dalla stipula, comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la data di inizio del rapporto di lavoro,

  • comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la data di cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore straniero entro 5 giorni;

La mancata osservanza della presente procedura è punita con una sanzione amministrativa, il cui organo competente è il Prefetto, a carico del datore di lavoro (da € 500 a € 2.500).

Si evidenzia inoltre che al Centro per l’Impiego vanno comunicate tutte le variazioni che intervengono nel corso del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, come ad esempio la proroga del termine inizialmente stabilito al rapporto di lavoro; la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato oppure da tempo pieno a tempo parziale (o viceversa); la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a termine; ecc. Tali comunicazioni vanno effettuate entro il termine di 5 giorni dalla vicenda modificativa del rapporto.

Infine se il datore di lavoro cede in affitto un immobile (dà ospitalità od alloggio) ad un cittadino straniero è obbligato a comunicare tale vicenda all’Autorità di Pubblica Sicurezza; se non ottempera a tale obbligo potrebbe incorrere nella sanzioni amministrativa da € 160 a € 1.100.

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