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Rilascio nulla-osta lavoratori stranieri:

Si tratta dell’assunzione di lavoratori stranieri per rapporti particolari di lavoro come ad esempio lavoro nei circhi o per spettacoli itineranti; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell´ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.

Giova precisare che tali categorie di lavoratori non rientrano nella programmazione annuale dei flussi di ingresso.

Le domande per ottenere il nulla-osta ai fini dell’assunzione di tali categorie di lavoratori vanno presentate presso la Direzione Generale del mercato del lavoro e nello specifico all’Ufficio per il collocamento nazionale dei lavoratori dello spettacolo, territorialmente competente.

Invece per l’assunzione di stranieri destinati a svolgere attività sportiva professionistica presso le società sportive italiane, il nulla-osta è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso rilasciata dal Coni.

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Sarà poi cura degli Uffici competenti inviare i nulla-osta e le dichiarazioni per l’assunzione di queste particolari categorie di lavoratori allo Sportello Unico per consentire la stipula del contratto di soggiorno. Ed in particolare, per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo, competente sarà la provincia ove ha sede legale l´impresa. Per gli sportivi, a quello della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive.

Giova osservare che non è previsto il rilascio del nulla-osta per i “lavoratori marittimi e per i giornalisti corrispondenti e ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere nonché per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale aventi sede in Italia“. In tali casi non è prevista alcuna procedura presso lo Sportello unico.

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