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Congedo paternità diritti del lavoratore:

Il D.Lgs. n. 151/2001Testo Unico per la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità (come modificato dal D.Lgs. n. 119/2011) prevede la possibilità anche per il padre lavoratore di godere, al verificarsi di determinate circostanze (morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del bimbo al padre), delle garanzie già previste in favore delle lavoratrici madri, favorendo e garantendo in tal modo l’aspetto affettivo relazionale del rapporto genitoriale, nonchè l’aspetto legato alla vita professionale. Il congedo per paternità soggiace alla medesima disciplina, sia normativa che economica, che viene applicata al congedo per maternità. Lo stesso discorso vale anche per il divieto di licenziamento del lavoratore padre nel periodo che va dall’inizio del congedo e fino ad un anno di età del bambino. Il congedo per paternità viene regolato dall’art. 28 del citato T.U., il quale prevede testualmente che: “1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445“. Anche in caso di adozioni e affidamenti e adozioni e affidamenti preadottivi internazionali il lavoratore padre usufruisce degli stessi congedi previsti per la lavoratrice, ma a condizione che questi non siano già stati richiesti dalla lavoratrice (art. 31 del T.U.). Nello specifico il lavoratore avrà diritto al congedo per paternità di tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino in famiglia nel caso di adozione o affidamento di un bambino di età non superiore a sei anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento. In caso di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali il lavoratore avrà diritto al congedo per paternità di tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino in famiglia anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età. Inoltre il lavoratore avrà altresì il diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione. Sarà poi l’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione a certificare la durata del congedo, nonché la durata del periodo di permanenza all’estero.

 

 

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