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Tutela lavoratrice per maternità adozioni e affidamenti

Il regime di tutela della donna durante la gravidanza e il puerperio prevede dei periodi di interdizione dal lavoro e regola altresì le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in tale fase delicata e particolare della vita della lavoratrice.

Il congedo per maternità rientra tra le cause di sospensione della prestazione lavorativa previste dall’art. 2110 c.c.

Le regole relative al congedo per maternità sono contenute nel c.d. Testo Unico per la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001), come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 119/2011.

Secondo l’art. 16 del citato Testo Unico, è previsto, in favore delle lavoratrici il divieto di adibizione a qualsiasi attività lavorativa come segue:

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  • nei due mesi precedenti la data presunta del parto;

  • ove il parto avvenga oltre tale data, nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

  • nei tre mesi dopo il parto;

  • durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta (tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto).

Da ciò si evince che la durata complessiva dell’astensione per maternità è di un totale di cinque mesi così distribuiti: due mesi prima della data presunta del parto e tre successivi alla nascita del bambino.

Con il D.Lgs. n. 119/2011 al citato art. 16 del T.U. è stato aggiunto un nuovo comma, l’1 bis, il quale stabilisce che in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni, è consentito alla lavoratrice, in periodo di congedo per maternità, di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, rinunciando al periodo di congedo residuale, se si verificano le seguenti circostanze:

  1. “nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione;

  2. in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità“.

In tal caso le lavoratrici dovrannno dare un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. L’opzione del rientro anticipato potrà essere esercitata dalle lavoratrici soltanto a condizione che “il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute“.

Il successivo art. 20 del T.U. prevede la possibilità per la donna lavoratrice di scegliere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto,a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro“.

Quindi la durata complessiva dell’astensione obbligatoria dal lavoro, ossia i cinque mesi, restano invariati; ciò che varia è l’inizio dell’astensione che anzichè essere due mesi prima la data presunta del parto è fissata al mese precedente tale data.

L’art. 17 del T.U. invece prevede che il divieto di adibizione a qualsiasi attività lavorativa è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.”. Inoltre il Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro, in base ad accertamento medico, può disporre l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza due mesi prima la data presunta del parto per i seguenti motivi: “a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12″.

Si evidenzia inoltre che ai sensi dell’art. 21 del T.U. le lavoratrici, prima dell’inizio del periodo di divieto al lavoro, devono consegnare il certificato medico indicante la data presunta del parto sia al datore di lavoro che all’Istituto previdenziale che erogherà l’indennità di maternità. Inoltre la lavoratrice entro trenta giorni è tenuta altresì a presentare il certificato di nascita del bambino (o la dichiarazione sostitutiva).

Il congedo per maternità spetta alla lavoratrice anche in caso di adozioni e affidamenti. Tali ipotesi sono disciplinate dagli artt. 26 e 27 del T.U.

L‘art. 26 del T.U. prevede infatti che il congedo per maternità “può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento”.

In tali casi però il congedo per maternità “deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice”.

Mentre invece l’art. 27 del T.U. disciplina le ipotesi di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali. In tali casi la lavoratrice ha diritto al congedo per maternità anche se il minore adotatto o affidato “abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età”. Inoltre la lavoratrice ha altresì diritto, in caso di adozione e affidamento preadottivo internazionale, a godere di un “congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione”. La durata della permanenza all’estero della lavoratrice, sarà certificata dall’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di occuparsi della procedura di adozione.

In conclusione si rammenta che durante il congedo per maternità la lavoratrice ha i seguenti diritti:

  • conservazione del posto di lavoro;

  • alla ripresa del servizio viene riassegnata alla stessa unità produttiva cui era addetta all’inizio del periodo di gravidanza;

  • alla ripresa del servizio inoltre viene riadibita alle mansioni da ultimo svolte oppure a

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