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Tutela paternità e maternità nel testo unico:

La materia della tutela paternità e maternità sono state disciplinate dapprima dalla L.n. 1204/1971, poi dalla L.n. 53/2000 ed infine dal D.Lgs. n. 151/2001Testo Unico per la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità (come modificato dal D.Lgs. n. 119/2011), che ha abrogato la precedente normativa (quella del 1971 e del 2000). Nel Testo Unico sono in parte confluite alcune norme previste nella L.n. 1204/1971 e nella L.n. 53/2000 ed in particolare la possibilità anche per il padre lavoratore di godere delle garanzie già previste in favore delle lavoratrici madri, favorendo e garantendo in tal modo “una più equa ripartizione delle responsabilità familiari” all’interno della famiglia.

Tali garanzie sono costituite sostanzialmente dalla previsione del periodo di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ossia il c.d. congedo di maternità, dalla possibilità, per entrambi i genitori, di godere di permessi per consentire l’assistenza e la cura del bambino soprattutto nei primi anni di vita, dalla possibilità di astensione facoltativa dal lavoro per i primi otto anni di vita del bambino, ossia il c.d. congedo parentale, della durata complessiva di sei mesi, dal divieto, per il datore di lavoro, di adibire la lavoratrice, nel periodo che va dall’inizio della gravidanza fino all’inizio dell’astensione obbligatoria, a mansioni che siano tali da mettere in pericolo la salute del nascituro, dal divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (con le eccezioni rappresentate da sussistenza della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., esito negativo della prova, scadenza del contratto a termine, cessazione dell’attività aziendale).

Durante il periodo di congedo per maternità le lavoratrici hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro nonchè, una volta rientrate in servizio, il diritto di essere riassegnate alla stessa unità produttiva cui erano addette all’inizio del periodo di gravidanza e di rimanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, hanno altresì il diritto di essere riadibite alle mansioni da ultimo svolte oppure a mansioni equivalenti.

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