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Assegno maternità a carico dei Comuni

Assegno maternità a carico dei Comuni:

Questa prestazione assistenziale (assegno maternità)  viene erogata dall’INPS e concessa dal Comune di residenza, alle donne non lavoratrici (cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno) e non iscritte ad alcun fondo previdenziale, per ogni figlio biologico (in caso di parto gemellare la prestazione si raddoppia) e per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo, per la durata complessiva di cinque mesi.

Assegno maternità per madri non lavoratrici

Congedo per genitori lavoratori con figli in quarantena, indicazioni INPS

Assegno maternità per madri non lavoratrici:

 L’INPS eroga a favore dei genitori naturali, adottanti, affidatari preadottivi una prestazione previdenziale (che di fatto è a carico dello Stato), il c.d. assegno di maternità, al verificarsi di determinate condizioni.

Riposi giornalieri della madre e padre

Riposi giornalieri della madre e padre

Le lavoratrici madri hanno diritto durante il primo anno di vita del bambino ai c.d. riposi giornalieri. La loro funzione in origine era quella di consentire alla lavoratrice l’allattamento del bambino dopo la ripresa del servizio, cioè al termine dell’astensione obbligatoria dal lavoro. Ma i riposi giornalieri sono da considerare anche sotto un altro punto di vista, ossia per consentire alla madre la funzione di accudimento e cura tanto importante soprattutto durante il primo anno di vita del neonato. Pertanto, a norma dell’art. 39 del T.U. sulla tutela della maternità, il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, di un’ora ciascuno (quindi complessivamente due ore), anche cumulabili durante la giornata lavorativa, se l’orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore giornaliere. Invece se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore, il periodo di riposo è di un’ora.

Trattamento economico congedi parentali

Trattamento economico congedi parentali:

Ai lavoratori che usufruiscono del congedo parentale, l’art. 34 del T.U. riconosce una indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi ed a condizione che il congedo sia effettuato entro il terzo anno di vita del bambino. Qualora i genitori avessero la necessità di usufruire di ulteriori periodi di congedo spetta ugualmente una indennità pari al 30% della retribuzione, ma a condizione che “il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo“. A norma del 5° comma dell’art. 34 i periodi di congedo parentale goduti dai lavoratori vengono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione però degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Inoltre, visto che la retribuzione garantita ai lavoratori in caso di congedo parentale ha un importo piuttosto esiguo, l’art. 5 del T.U. consente ai lavoratori di richiedere una anticipazione del trattamento di fine rapporto, quale sostegno economico durante il congedo stesso.

Ricorso avverso addebiti contributivi

Voucher telematici modifica delle modalità di acquisto

Ricorso avverso addebiti contributivi:

Questo tipo di ricorso viene utilizzato dai datori di lavoro nel caso in cui sia necessario opporsi ai provvedimenti dell’INPS relativi agli addebiti contributivi.

Prolungamento dei congedi parentali

Prolungamento dei congedi parentali

Il diritto al prolungamento dei congedi parentali, disciplinato in principio dall’art. 33 del T.U.sulla tutela della maternità e paternità (nel quale sono confluiti gli artt. 33, commi 1 e 2, della L.n. 104/1992 e 20 della L.n. 53/2000) è stato recentemente innovato dall’art. 3 del D.L.vo n. 119/2011. La formulazione dell’art. 33 del T.U. sul prolungamento del congedo parentale era la seguente: “1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all’articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32“.

Attualmente dopo la riforma di cui all‘art. 3 del D.L.vo n. 119/2011 il suddetto art. 33 del T.U.è stato così riformulato: «1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.». I commi 2 e 3 restano invariati mentre invece il comma 4 è diventato: “Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32″, a seguito della soppressione del primo periodo.

L’innovazione quindi sta nel fatto che il periodo di 3 anni cui possono godere i genitori lavoratori con modalità continuativa o frazionata, costituisce il tempo massimo di congedo dei genitori durante i primi 8 anni di vita del bambino con handicap grave; tale periodo quindi non è cumulabile con il congedo parentale ordinario previsto dall’art. 32 del T.U.sulla tutela della maternità e paternità. Viene inoltre riconosciuto il diritto per i genitori di fruire di tale congedo anche in caso di ricovero del bambino in un istituto specializzato, purchè la presenza del genitore sia richiesta dai sanitari.

Astensione facoltativa madri e padri

Convalida dimissioni lavoratore padre con figlio di età fino a 3 anni

Astensione facoltativa madri e padri

Il nostro ordinamento, recependo le direttive comunitarie e avvertendo fortemente l’esigenza di favorire la parità di trattamento tra uomini e donne in ambito lavorativo, ma soprattutto al fine di consentire una dimensione facilitata tra attività lavorativa, vita familiare e cura dei figli, ha inserito all’interno della legislazione sulla tutela della maternità e della paternità, il diritto ai congedi parentali. In principio la legge consentiva alla lavoratrice madre, dopo il parto e quindi dopo il periodo di astensione obbligatoria, il diritto ad usufruire di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro di sei mesi, detto di astensione facoltativa, da godere nel primo anno di vita del bambino; tale diritto poteva essere anche goduto dal lavoratore padre, in alternativa alla madre.

Trattamento maternità prolungamento diritto lavoratrice

Trattamento maternità prolungamento diritto lavoratrice:

L’art. 24 del T.U. sulla tutela della maternità e paternità prevede che l’indennità di maternità viene corrisposta alla lavoratrice anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di cui alle ipotesi previste dall’art. 54, comma 3, lett. b) e c), ossia in caso di licenziamento della lavoratrice per le seguenti motivazioni “…b) cessazione dell’attività aziendale cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine” che si verifichino durante il periodo di congedo per maternità.

Indennità maternità prolungamento diritto

Indennità maternità prolungamento diritto

L’art. 24 del T.U. sulla tutela della maternità e paternità prevede che l’indennità maternità viene corrisposta alla lavoratrice anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di cui alle ipotesi previste dall’art. 54, comma 3, lett. b) e c), ossia in caso di licenziamento della lavoratrice per le seguenti motivazioni “…b) cessazione dell’attività aziendale cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine” che si verifichino durante il periodo di congedo per maternità.

Obblighi datore tutela maternità e paternità

Obblighi datore tutela maternità e paternità:

Il datore di lavoro oltre agli obblighi di cui al precedente articolo sulla tutela della lavoratrice in caso di gravidanza e puerperio, a norma dell’art. 11 del T.U. ha il dovere di valutare irischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare“.

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