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ANF per lavoratori domestici: dal 1° gennaio 2012 domanda solo telematica

ANF telematico

ANF per lavoratori domestici: dal 1° gennaio 2012 domanda solo telematica

In attuazione delle determinazioni del Presidente dell’INPS n. 75/2010 (Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini), recepita con le Circolari n. 169/2011 e n. 277/2011 (Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze), è stata emanata la Circolare n. 102 che disciplinava le nuove modalità di presentazione della richiesta di “Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori domestici (ANF)” in via telematica.

Al fine di facilitare e rendere graduale il passaggio dalle modalità tradizionali alle nuove modalità telematiche, l’INPS ha garantito un periodo transitorio durante il quale era possibile per gli interessati presentare le domande in questione ancora con le vecchie modalità di trasmissione.

Attualmente la Circolare n. 66 del 28.12.2011, relativa alla presentazione delle domande di “Assegno per nucleo familiare per i lavoratori domestici”, ha messo fine al c.d. periodo transitorio di cui sopra e ha stabilito la vigenza esclusiva del regime di presentazione delle domande in via telematica telematica a far data dal 1° gennaio 2012.

Per le modalità di presentazione delle domande in via telematica occorre fare riferimento alla Circolare INPS n. 102/2011 (Per poter utilizzare il servizio di invio on line il richiedente interessato dovrà innanzi tutto essere in possesso del Pin di autenticazione a carattere dispositivo. Il servizio per la presentazione delle domande è disponibile sul sito internet dell’Istituto: www.inps.it, nella Sezione Servizi on line, attraverso il seguente percorso:

1. Al servizio del cittadino;

2. Autenticazione con Pin o Carta nazionale dei servizi;

3. Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito (Assegni al nucleo familiare Anf lavoratori domestici).

Nella medesima Sezione è possibile scaricare anche il manuale operativo per l’utilizzo del servizio stesso.

Normative di riferimento: Circolare INPS n. 166/2011; D.L. n. 78 del 31.5.2010 (convertito, con modificazioni, in L.n. 122/2010; Determinazione presidenziale n. 75 del 30.7.2010 (Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini) e n. 277 del 24.6.2010 (Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze).

Lavoro intermittente richiesta certificato di agibilità

Lavoro intermittente richiesta certificato di agibilità:

Relativamente al lavoro intermittente, la richiesta del certificato agibilità, come è noto, deve essere effettuata dalle imprese prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa e comunque entro 5 giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro. Ricordiamo che il certificato di agibilità è quel documento mediate il quale l’impresa autorizza i lavoratori dello spettacolo (artisti e tecnici) ad agire nei locali in cui si tiene un evento.

Individuazione datore lavoro in un gruppo societario

Individuazione datore lavoro in un gruppo societario

Individuazione datore lavoro in un gruppo societario:

Relativamente alla individuazione del datore di lavoro in un gruppo societario, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione  (Cass. Sez. Lav. n. 25270/2011)  ha affermato il seguente principio di diritto: “In presenza di un gruppo di società, la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo, che ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale alla stessa spettante sul complesso delle attività delle società controllate, determina l’assunzione in capo alla società capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell’organizzazione produttiva nella quale l’attività lavorativa si è inserita con carattere di subordinazione.”

Lavoro disabili: Prospetto informativo entro il 15 febbraio 2012

Lavoro disabili: Prospetto informativo entro il 15 febbraio 2012

Lavoro disabili: Prospetto informativo entro il 15 febbraio 2012 

Relativamente al lavoro disabili, le aziende avranno tempo fino al 15.2.2012 per l’invio telematico del prospetto informativo sulla situazione dei disabili occupati. Il prospetto, disponibile già dal 15.1.12, dovrà essere compilato e presentato esclusivamente per via telematica.

Intermediazione domanda e offerta di lavoro

Intermediazione domanda e offerta di lavoro

Il Ministero del Lavoro con D.M. 20.09.11 ha ampliato l’elenco dei soggetti autorizzati all’esercizio di attività di intermediazione volta a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Precetto su somme riconosciute dal giudice del lavoro

Stabilizzazione collaboratori e autonomi

Precetto su somme riconosciute dal giudice del lavoro

Il precetto viene utilizzato dal lavoratore creditore per intimare al datore di lavoro debitore la corresponsione della somma che risulta dal titolo esecutivo, in questo caso il decreto ingiuntivo.

Ricorso per illegittima attribuzione posizioni organizzative

Naspi per i licenziamenti collettivi e assegno ricollocazione

Ricorso per illegittima attribuzione posizioni organizzative

Il ricorso per illegittima attribuzione di posizioni organizzative è utilizzato per tutti i rapporti di lavoro subordinato del pubblico impiego per instaurare un giudizio volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del procedimento per il conferimento delle posizioni organizzative e dei relativi atti e per l’effetto ottenerne l’annullamento e/o la disapplicazione, con conseguenziale condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno in favore del lavoratore illegittimamente escluso. Una volta redatto il ricorso, corredato dei relativi documenti (vedi la Sezione di questo sito dedicata alla preparazione del fascicolo di parte e a tutti gli adempimenti connessi), si procede al suo deposito presso la Sezione Lavoro del Tribunale Civile. Successivamente il ricorso, unitamente al decreto del giudice di fissazione di udienza, dovrà essere notificato alla controparte datoriale convenuta in giudizio. Da evidenziare che tra la data della notifica alla controparte e la data dell’udienza devono decorrere almeno 30 giorni. 

Mansioni superiori: Memoria di costituzione

Tutele crescenti e licenziamenti disciplinari, il punto sulla reintegra

Mansioni superiori: Memoria di costituzione

Questo atto (memoria difensiva a seguito di ricorso per il riconoscimento di mansioni superiori) è utilizzato per tutti i rapporti di lavoro subordinato per resistere alle richieste di un dipendente a seguito di instaurazione di un giudizio volto ad ottenere l’accertamento e la conseguente dichiarazione da parte del Giudice dello svolgimento di mansioni superiori e di conseguenza ottenere un provvedimento di condanna del datore di lavoro, alla corresponsione delle relative differenze retributive dovute al lavoratore e anche al risarcimento del danno. Una volta redatto questo atto va depositato nei termini di legge (almeno 19 giorni prima dell’udienza di discussione di cui al decreto di fissazione allegato al ricorso) presso la cancelleria del giudice del lavoro ove cui pende il giudizio, corredato dei relativi documenti (vedi la Sezione di questo sito dedicata alla preparazione del fascicolo di parte e a tutti gli adempimenti connessi)

TRIBUNALE CIVILE DI [completare]
SEZIONE LAVORO
MEMORIA DIFENSIVA E DI COSTITUZIONE
per la società [completare], con sede in [completare], via [completare], in persona del/della sig./sig.ra [completare], in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente  con atto del notaio dr. [completare] del [completare] rep.n. [completare], elettivamente domiciliato in [completare], alla via [completare], presso lo studio dell’avv. [completare] (C.F. [completare], nato/a a [completare] il [completare],  pec [completare]) che lo rappresenta e difende, giusta procura ad litem a margine [oppure: in calce] del presente atto ,
contro
il/la sig./sig.ra  [completare], ricorrente ex art. 414 c.p.c. come in atti.
FATTO:
Con ricorso al tribunale di [completare], quale giudice del lavoro, depositato in Cancelleria – in data [completare], e notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, il successivo [completare], il/la sig./sig.ra [completare], espone quanto segue, a mezzo del suo difensore costituito in giudizio:
– è stato/a assunto/a dalla società [completare], in data [completare], con la qualifica di [completare];
– in data [completare] è stato/a nominato/a [completare];
– successivamente, in data [completare], la società gli ha affidato l’incarico di [completare];
– in particolare nel mese di [completare],è stato assegnato a [completare];
– in data [completare], a seguito del collocamento a riposo del sig./sig.ra [completare], il/la ricorrente è stato incaricato dal/dalla sig./sig.ra [completare], di svolgere mansioni di [completare];
– con lettera del [completare], la società ha formalmente assegnato il/la ricorrente, con decorrenza in pari data, a [completare], con mansioni di [completare];
– presso tale struttura, il/la ricorrente ha continuato a svolgere le seguenti mansioni [completare],occupandosi altresì di [completare],
– essendo il/la ricorrente l’unico con indiscussa competenza anche rispetto ad altri colleghi, ha continuato a gestire in piena autonomia le seguenti attività [completare], provvedendo in particolare a [completare].
Tanto premesso, ritenuta la riconducibilità delle mansioni svolte a partire dal [completare], alla qualifica di [completare], il/la ricorrente formulava le seguenti conclusioni, chiedendo al Tribunale adito di voler “[completare riportando le conclusioni contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c.].
In via istruttoria, produceva documentazione, chiedeva l’ammissione dei prova per interrogatorio formale e per testi ed articolava ulteriori istanze istruttorie.
* * * * *
Si costituisce con la presente memoria la società [completare], contestando l’ammmissibilità e la fondatezza delle domande del/della ricorrente e chiedendone il rigetto.
All’uopo, deduce ed eccepisce quanto segue:
In fatto
1) il/la ricorrente – dopo aver prestato la sua opera in favore della società convenuta con una serie di contratti a tempo determinato – è stato/a assunto/a da quest’ultima in data [completare], con mansioni di [completare], presso la sede di [completare];
2) il/la ricorrente, a far data dal [completare], è stato assegnato alla sede di [completare], ove ha svolto le seguenti attività;
3) in data [completare] il/la ricorrente veniva promosso nella qualifica di [completare], con decorrenza dal [completare] ed altresì assegnato al [completare],
4) in data [completare], veniva collocato/a a riposo il/la sig./sig.ra [completare], per cui le funzioni da lui/lei svolte sono state assegnate al/alla ricorrente, che le ha effettivamente esercitate fino al [completare];
5) il/la ricorrente ha svolto tali attività sotto la direzione e il coordinamento del/della sig./sig.ra [completare];
6) il  contenuto delle mansioni del/della ricorrente, consisteva in [completare];
7) in data [completare], il/la ricorrente è stato assegnato a [completare], ove si occupava di [completare]; tale assegnazione è stata formalizzata con comunicazione del [completare];
8) nell’espletamento delle mansioni fin qui descritte, il/la ricorrente non ha mai avuto alcun potere negoziale o di rappresentanza dell’azienda, non essendogli mai stata conferita alcuna procura; il/la ricorrente non aveva del pari alcuna autonoma disponibilità economica, se non per piccole spese correnti. Inoltre non è mai esistita una struttura di sostegno (segreteria e consulenti) alle dipendenze del/della ricorrente;
9) il/la ricorrente è attualmente inquadrato in qualità di [completare], presso [completare], ed espleta le mansioni in precedenza descritti ai punti [completare];
La società resistente contesta, a questo punto, ogno ulteriore deduzione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, in quanto difforme dalla narrativa che precede.
* * *
Alla stregua delle allegazioni in fatto che precedono, la società [completare], deduce ed eccepisce quanto segue,
In diritto:
1.Sostiene il/la ricorrente che dallo svolgimento dei fatti, così come da lui/lei descritto e documentato, emergerebbe inequivocabilmente il diverso grado di responsabilità che aveva caratterizzato, nel corso degli anni, il suo rapporto di lavoro e che veva raggiunto l’apice nel [completare].
Infatti il/la ricorrente – promosso alla qualifica di [completare], a far data dal [completare] – era rimasto/a fermo da tale data, e nonostante i nuovi e più delicati incarichi affidatigli/le (tali da implicare anche l’attribuzione di riconoscimenti economici), nel livello di inquadramento assegnatogli/le: livello mantenuto immutato anche quando, a partire dal [completare], il/la ricorrente aveva sostituito nelle mansioni il/la sig./sig.ra, inquadrato in [completare], operando in piena autonomia e con conseguente assunzione di responsabilità, così come anche confermato dal/dalla sig./sig.ra [completare], nella corrispondenza intercorsa con i vertici aziendali.
Sarebbe dunque pacifico, a detta di controparte, che il/la ricorrente svolga ininterrottamente, a far data dal [completare], le mansioni in questione, così legittimandosi il suo diritto all’inquadramento nella qualifica di [completare] ed all’attribuzione delle conseguenti differenze retributive.
Ma le argomentazioni così svolte in ricorso sono prive di qualsiasi pregio per l’insostenibilità di fondo degli assunti prospettati da controparte: ed è significativo del resto, in tal senso, vale la pena osservarlo fin d’ora, che la difesa del ricorrente sia costretta a dedicare ampio spazio ad argomentazioni e considerazioni (quali quelle sulle competenze professionali del /della ricorrente, sulla elevata qualità della prestazione lavorativa da lui/lei resa, ecc.) che non hanno, all’evidenza, nulla a che fare con l’individuazione dei requisiti di appartenenza alal superiore qualifica rivendicata. Ed infatti il ricorso avversario esibisce invece un vistoso deficit di allegazioni ed argomentazioni con riferimento ad esempio all’esistenza di ampi poteri decisionali, ecc. [completare].
Sostiene dunque parte ricorrente che avrebbe diritto alla qualifica superiore di [completare], per aver sostituito a far data dal [completare] il/la sig./sig.ra, operando in piena autonomia e con conseguente assunzione di responsabilità.
Tale argomentazione è del tutto priva di consistenza come di seguito si dimostrerà.
2. Per cominciare, infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio, non è possibile rivendicare una qualifica superiore sulla base della mera comparazione con qualifiche e mansioni svolte da altri lavoratori, sempre che non vi siano (ma una siffatta situazione neppure viene ipotizzata nel caso di specie) disparità che si risolvano in discriminazioni vietate dalla legge.
Tale proposizione costituisce del resto il puntuale corollario dell’inesistenza di un principio di parità di trattamento nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato privato.
Pertanto l’irrilevanza della circostanza in sé considerata – ed ove pure rispondente al vero – di una sostituzione di altro/a dipendente andato/a in pensione da parte del/della ricorrente, unitamente all’assenza di qualsiasi deduzione e richiesta di prova in ordine ad una eventuale prassi o uso aziendale nel senso che necessariamente dovessere essere preposto un lavoratore con quella determinata qualifica (superiore a quella del/della ricorrente) consentono di ritenere senz’altro priva di pregio la deduzione sulla quale si impernia essenzialmente il ricorso avversario.
In ogni caso la prospettazione del/della ricorrente è priva di consistenza anche sotto un ulteriore profilo.
Si è dedotto, in punto di fatto, che il/la ricorrente non ha affatto sostituito il/la sig./sig.ra [completare] andato in pensione, nella totalità delle mansioni che questi svolgeva, in quanto il collocamento a riposo del medesimo è coinciso con una significativa contrazione dell’importanza qualitativa e quantitativa dell’attività del settore ove era addetto il/la  ricorrente.
In tale contesto quindi non vi era alcuna ragione per il datore di lavoro di prevedere una posizione professionale inquadrata nelle mansioni rivendicate dal/dalla ricorrente proprio a causa di una recessione di tutta l’attività.
Un puntuale riscontro di tale situazione si coglie anche nella assoluta carenza in capo al/alla ricorrente di qualsivoglia potere in termini di gestione economica, di coordinamento di personale, ecc… [completare].
Si deve pertanto ritenere che non si sia trattato, nel caso di specie, di sostituzione del/della sig./sig.ra [completare], da parte del/della ricorrente, ma semmai di una ripartizione delle funzioni proprie della posizione in precedenza rivestita dal/dalla sig./sig.ra [completare], con l’attribuzione di quelle implicanti l’esercizio di (sia pure modesti) poteri gestionali e/o organizzativi spartiti tra il/la ricorrente e altri dipendenti.
Pertanto, le richieste contenute nell’asserita corrispondenza, volta a richiedere il riconoscimento in capo al/alla ricorrente da parte della società delle mansioni superiori svolte si inquadrano nel tentativo, pur lodevole, di  avanzare di carriera a non certo come una conferma dello svolgimento di mansioni superiori da parte del/della ricorrente.
Pertanto per potersi avere una promozione automatica, ex art. 2103 c.c., come richiesto ex adverso, è necessario il positivo accertamento della pienezza dell’assegnazione in termini di assunzione di responsabilità ed esercizio dell’autonomoia proprie della corrispondente superiore qualifica.
3.Neppure hanno maggior pregio le ulteriori argomentazioni proposte ex adverso che sono anzi decisamente non pertinenti rispetto al thema decidendum.
Il/la ricorrente enfatizza, infatti, le attività da lui svolte nonché la sua indiscussa competenza professionale.
Risulta fin troppo agevole replicare che – in difetto dei requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva per l’attribuzione della qualifica rivendicata – la qualità, anche in ipotesi assai elevata, della prestazione lavorativa non assume alcun rilievo.
Del resto, la definizione, ad opera della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro del/della ricorrente, della posizione da lui in effetti rivestita di [completare], ha riguardo appunto a [completare con le statuizioni del ccnl].
Pertanto anche a voler ritenere che l’attività svolta dal/dalla ricorrente sia qualitativamente importante, ciò non determinerebbe comunque in alcun modo una “fuoriuscita” dal paradigma contrattuale della qualifica pacificamente rivestita al/alla ricorrente.
Stesso discorso vale per la competenza professionale del/della ricorrente: requisiti che sicuramente il datore di lavoro non revoca in dubbio, ma che – altrettanto certamente – sono del tutto “muti” quanto all’attribuzione della qualifica superiore qui rivendicata.
Infatti anche nella descrizione delle mansioni elencate nel ricorso, il/la ricorrente stesso neppure deduce che le stesse potessero implicare di per sé l’attribuzione della qualifica di [completare]; e sul punto si è anzi ex adverso precisato che, anche negli incontri con i terzi, il/la ricorrente era accompagnato da un Funzionario (sig.sig.ra [completare]) e che rappresentava, questo si, l’azienda nei confronti dei terzi.
Altrettanto irrilevante è la circostanza che il/la ricorrente non abbia visto avanzare il proprio inquadramento nel corso del tempo: ed infatti, in assenza di regole o meccanismi, di prassi contrattuali o aziendali che stabiliscano avanzamenti immediati al mero decorso di una determinata anzianità di servizio, il lavoratore non può rivendicare il diritto alll’attribuzione della qualifica superiore solo per la sua permanenza, per un certo (anche se lungo) periodo di tempo in una determinata qualifica.
Ancora più priva di pregio è la circostanza che la promozione del/della ricorrente fosse stata richiestada questo o quel dirigente ai vertici aziendali: tali richieste, che potevano essere dettati da svariati motivi, sono assolutamente non vincolanti per l’azienda.
Per quanto concerne infine la descrizione delle mansioni del/della ricorrente, a questa difesa sfugge la ragione per la quale il/la sig./sig.ra [completare] insiste sul punto, visto che gli elementi desumibili dalla citata descrizione confermano la piena congruità dell’inquadramento ricevuto dal/dalla odierno/a ricorrente.
Infatti [completare con le previsioni del ccnl].
In conclusione, tutte le argomentazione svolte da parte ricorrente  risultano inidonee a sorreggere le domande ex adverso articolate.
4. Le considerazioni da ultimo svolte, circa la piena rispondenza delle mansioni allegate dal/dalla ricorrente alla declaratoria contrattuale della qualifica nella quale il/la ricorrente era effettivamente inquadrato/a dischiudono la strada ad un ulteriore approfondimento sul discorso, che consente altresì di evidenziare una significativa carenza argomentativa del ricorso proposto ex adverso.
Infatti, controparte si sofferma sui contenuti della declaratoria della contrattazione collettiva e della regolamentazione aziendale relativamente alla qualifica superiore rivendicata, ma non sembra davvero tenerne conto ai fini della verifica della fondatezza della propria domanda; così come sorvola del tutto sui contenuti della qualifica di appartenenza, al fine di dimostrare l’eventuale esorbitanza delle mansioni superiori effettivamente rivendicate, anche perchè tale indagine non farebbe altro che dimostrare l’inconsistenza delle pretese avanzate.
Infatti per le mansioni superiori richieste, il ccnl prevede lo svolgimento delle seguenti attività: [completare]
Dal raffronto tra le mansioni effettivamente svolte e quelle rivendicate ex adverso appare quindi chiara la perfetta aderenza dell’inquadramento del/della ricorrente al profilo di appartenza.
Al riguardo anche la giurisprudenza consolidata sul punto ha precisato che [completare].
A questo punto non occorre spendere molte parole per rendersi conto della distanza incolmabile che separa i tratti fisiognomici dell’inquadramento superiore rivendicato dalle mansioni in concreto  espletate dal/dalla ricorrente.
In primo luogo, osta in maniera irresistibile all’attribuzione della fondatezza delle rivendicazioni del/del ricorrente la circostanza che: [completare].
Ancora, non equivale certamente alla titolarità di ampi poteri di autonomia e decisione la circostanza, ex adverso dedotta, di [completare]
In conclusione, e pure per i profili fin qui delineati, la domanda avversaria risulta del tutto infondata.
5. In tale contesto, è solo per scrupolo difensivo che la convenuta, dedotto l’assoggettamento del rapporto di lavoro del/della ricorrente al regime di c.d. stabilità reale, eccepisce la prescrizione estintiva quinquennale degli asseriti crediti retributivi vantati ex adverso.
L’eccepita prescrizione quinquennale annullerebbe quindi ogni diritto in dannata ipotesi riconosciuto al/alla ricorrente fino al quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso.
6. Sempre per completezza del quadro difensivo, la convenuta contesta altresì i conteggi proposti in ricorso, in quanto basati su dati (quelli delle retribuzioni in ipotesi spettanti alla qualifica superiore rivendicata) in nessun modo documentati e, comunque, decisamente contestati.
Le carenze di allegazioni specifiche e produzioni sul punto non può essere colmata e/o superata dalla richiesta di c.t.u., che – come è noto – non è un mezzo per esimere la parte dall’onore probatorio a suo carico.
7. Infine si palesa altresì inammissibile – per genericità della formulazione e per difetto di prova – la domanda di risarcimento del preteso danno che sarebbe derivato al/alla ricorrente dal mancato inquadramento nella qualifica superiore.
In dannata ipotesi infatti ogni eventuale danno subito dal/dalla ricorrente sarebbe assorbito dal riconoscimento delle differenze retributive in suo favore.
Per questi motivi la società [completare] convenuta, come sopra rappresentata e difesa
CHIEDE
che il Tribunale adito, dichiarata in ogni caso ed ove occorra la prescrizione estintiva quinquennale degli asseriti crediti retributivi essendo stato il relativo termine interrotto soltanto dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, voglia rigettare le domande avversarie, inammissibili ed infondate in ogni loro parte; voglia, in ogni caso, dichiarare inammissibile, la domanda risarcitoria, per la genericità della relativa formulazione e la totale carenza di prova del preteso danno subito dal/dalla ricorrente; con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Si contestano le istanze istruttorie avversarie, inammissibili ed irrilevanti.
In caso di ammissione di prova avversaria, si chiede prova contraria rispetto ad essa nonché prova diretta sulle circostanze articolate nella narrativa di fatto del presete atto, contrassegnate con in numeri da [completare] a [completare], che si abbiano qui per trascritte, precedute da “vero che” e depurate da eventuali elementi valutativi dettati da esigenze espositive, indicando a testi i sigg.ri [completare].
Si producono i seguenti documenti: [completare].
[completare con luogo,data, sottoscrizione del legale]

 

Ricorso per riconoscimento mansioni superiori

Ricorso per differenze retributive colf – badanti

Ricorso per riconoscimento mansioni superiori

Questo ricorso è utilizzato per tutti i rapporti di lavoro subordinato per instaurare un giudizio volto ad ottenere l’accertamento e la conseguente dichiarazione da parte del Giudice dello svolgimento di mansioni superiori e di conseguenza ottenere un provvedimento di condanna del datore di lavoro, alla corresponsione delle relative differenze retributive dovute al lavoratore e anche al risarcimento del danno. Una volta redatto il ricorso, corredato dei relativi documenti (vedi la Sezione di questo sito dedicata alla preparazione del fascicolo di parte e a tutti gli adempimenti connessi), si procede al suo deposito presso la Sezione Lavoro del Tribunale Civile. Successivamente il ricorso, unitamente al decreto del giudice di fissazione di udienza, dovrà essere notificato alla controparte datoriale convenuta in giudizio. Da evidenziare che tra la data della notifica alla controparte e la data dell’udienza devono decorrere almeno 30 giorni. 

Aggiornamenti sulla impugnazione licenziamento

Società in house, applicabilità dell’art. 7 L.n. 300/1970 ai lavoratori

Aggiornamenti sulla impugnazione licenziamento

Dal 1° gennaio 2012 cessa il periodo di inapplicabilità della disciplina prevista dal Collegato Lavoro (L.n. 183/2010) in merito alla impugnazione del licenziamento.
Come è noto il Collegato Lavoro ha riformato i termini di impugnazione dei licenziamenti ed in particolare l’ art. 6, commi 1 e 2, della L.n. 604/1966. In base alla disciplina ivi prevista resta ferma l’impugnazione del licenziamento entro i 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, oppure dalle motivazioni (se queste non sono contestuali al licenziamento), a pena di decadenza.

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