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Intermediazione domanda e offerta di lavoro

Il Ministero del Lavoro con D.M. 20.09.11 ha ampliato l’elenco dei soggetti autorizzati all’esercizio di attività di intermediazione volta a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Il Ministero del Lavoro, per il tramite della Direzione Generale per le Politche dei Servizi per il Lavoro, ha quindi fornito le istruzioni operative cui questi nuovi soggetti dovranno attenersi per lo svolgimento della attività di intermediazione, in particolare per quel che riguarda il controllo di tipo amministrativo e le modalità di esercizio delle funzioni di intermediazione.

Inoltre il Ministero del Lavoro ha chiarito anche le modalità operative (di cui al D.M. del 20/9/2011) volte ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di intermediazione in caso di regime particolare di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il D.M. di cui sopra indica inoltre sia le modalità di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro che di iscrizione all’apposito Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro da parte dei soggetti autorizzati in regime particolare.
A tale stregua i soggetti cui è stata riconosciuta ex D.M. 20.09.11 la possibilità di svolgere attività di intermediazione in regime particolare (previsto dal D.Lgs. n. 276/2003), sono:
le scuole superiori (statali e paritarie);
le università (pubbliche e private) e i consorzi universitari;
i comuni (singoli o associati nelle forme delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane);
le camere di commercio;
i sindacati e le associazioni datoriali comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
i patronati;
gli enti bilaterali;
le associazioni senza fini di lucro per la tutela del lavoro e la promozione delle attività imprenditoriali, della formazione e della tutela della disabilità;
i gestori di siti internet;
l’Enpals.
l’ordine nazionale dei consulenti del lavoro (per il tramite della apposita fondazione)
Secondo il Ministero del Lavoro l’ampliamento dei soggetti operanti nell’ambito della intermediazione consentirà di avere una maggiore trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro, conseguita anche attraverso una maggiore diffusione delle relative informazioni. Inoltre consentirà un migliore inserimento nel mercato del lavoro di categorie particolari di lavoratori.
I soggetti sopraelencati dovranno però possedere particolari requisiti ed osservare determinare regole per ottenere l’autorizzazione all’attività di intermediazione. Ad esempio le Scuole e le Università devono, fino a 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio, rendere pubblici e accessibili gratuitamente sui relativi siti internet istituzionali i curricula dei propri studenti, invece i gestori di siti internet sono obbligati a svolgere la loro attività di intermediazione senza scopo di lucro al fine di rientrare nei regimi particolari (in caso contrario devono richiedere l’autorizzazione ai sensi della disciplina ordinaria di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 276/2003.)
La concessione della prescritta autorizzazione ai soggetti di cui sopra è subordinata, secondo quanto previsto dal D.M. Del 20.09.2011 poi successivamente precisate nella nota ministeriale del 20.12.2011, ad una comunicazione preventiva di inizio attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre che al possesso dei requisiti per ciascuno previsti, che devono poi essere autocertificati nella comunicazione stessa.
Tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dal Ministero ed allegato al D.M. del 20.09.11, oppure reperibile sul sito  www.cliclavoro.gov.it, sotto la Sezione “Operatori”.
In caso di utilizzo del modulo on line, lo stesso – una volta compilato – deve essere stampato e firmato dal legale rappresentante dell’organo richiedente.
Dopo aver apposto a tale modulo (ossia la c.d. comunicazione di inizio attività) una marca da bollo da € 14,62 si deve spedire, mediante raccomandata al seguente indirizzo: “Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per le Politiche dei servizi per il lavoro divisione II – via  Fornovo, 8 00198 Roma”, allegando anche una copia del documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmata del rappresentante legale del soggetto che richiede l’iscrizione.
Il Ministero, una volta ricevuta tale comunicazione di inizio attività, dovrà iscrivere i soggetti nell’apposita sezione dell’Albo ed inviare un messaggio di posta elettronica in cui trasmette le credenziali di accesso al sistema “Cliclavoro” e il codice identificativo di iscrizione, che consentiranno al soggetto autorizzato di accedere ad un’area riservata in cui è possibile: gestire il proprio profilo, inserire e modificare i dati dell’unità operative, inserire CV e inserire ricerche di personale.
Inoltre per consentire ai soggetti autorizzati l’iscrizione in regime particolare, è stata istituita la “Subsezione III.1 Regimi particolari di intermediazione”, nella III Sezione  dell’Albo.
Sono state altresì costituite le Subsezioni regionali reperibili alle Sezioni III, IV e V, ove devono essere iscritti i soggetti autorizzati dalle Regioni a svolgere attività di intermediazione, ricerca e supporto alla ricollocazione professionale. A tal fine le Regioni comunicheranno alla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro l’elenco dei soggetti autorizzati fornendo tutti i dati utili (es. rappresentante legale, sede legale, unità operative ecc.).
Anche le Università, i Consorzi Universitari e le Scuole superiori che intendono svolgere attività di intermediazione sono tenuti a seguire la procedura di comunicazione di inizio attività, come sopra descritta.
Tali soggetti devono inoltre dichiarare di aver pubblicato (e reso gratuitamente accessibili) sui loro siti internet istituzionali i curricula degli studenti,  (diplomati e  laureati), per un periodo di 12 mesi dalla data di conseguimento del  titolo di studio. Si tratta di una condizione necessaria, insieme alla interconnessione a Cliclavoro,  alla comunicazione di ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro per svolgere attività di intermediazione.
Per procedere alla pubblicazione dei CV, gli atenei e le scuole saranno tenute a garantire una adeguata informazione, ai propri studenti, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 13 del Codice della privacy. Si evidenzia che comunque non è necessario alcun consenso specifico da parte degli studenti, poiché la raccolta e la diffusione dei curricula è necessaria per l’esercizio dell’attività di intermediazione, prevista da una disposizione di legge (Dlgs n. 276/2003). Gli studenti che eventualmente non intendono far pubblicare il proprio curriculum dovranno espressamente comunicare all’istituzione formativa la loro volontà contraria.
Giova evidenziare che il Ministero del Lavoro attravverso il portale “cliclavoro” realizza proprio, grazie alle caratteristiche tecniche ed organizzative del portale stesso, la borsa continua nazionale del lavoro, ossia un sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale. Infatti il provvedimento del Ministero mira proprio a potenziare i flussi informativi attinenti al mercato del lavoro (incontro della domanda e dell’offerta) per rendere efficace ed efficiente la gestione delle politiche attive del lavoro in vista della realizzazione dell’obiettivo principale della Strategia “Europa 2020”.
Si segnala infine che il Ministero ha attivato un servizio di assistenza all’utente raggiungibile inviando una mail a clicl4help@lavoro.gov.it e che il sito il sito istituzionale del Ministero è  www.lavoro.gov.it.

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