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Aggiornamenti sulla impugnazione licenziamento

Dal 1° gennaio 2012 cessa il periodo di inapplicabilità della disciplina prevista dal Collegato Lavoro (L.n. 183/2010) in merito alla impugnazione del licenziamento.
Come è noto il Collegato Lavoro ha riformato i termini di impugnazione dei licenziamenti ed in particolare l’ art. 6, commi 1 e 2, della L.n. 604/1966. In base alla disciplina ivi prevista resta ferma l’impugnazione del licenziamento entro i 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, oppure dalle motivazioni (se queste non sono contestuali al licenziamento), a pena di decadenza.

L’impugnazione deve essere effettuata attraverso qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore. La novità introdotta dal Collegato riguarda invece il momento successivo alla impugnazione: infatti l’impugnazione diviene inefficace se non è seguita dal deposito del ricorso presso la Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale Civile, entro il successivo termine di 270 giorni dalla impugnazione del licenziamento. Se invece viene depositato il tentativo di conciliazione o arbitrato e se è rifiutato o non si raggiunge un accordo con il datore di lavoro, il ricorso presso la Cancelleria del Giudice del Lavoro deve essere effettuata, sempre a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni.
Il Collegato Lavoro stabilisce inoltre che il principio di decadenza di cui sopra viene applicato anche ai casi di licenziamento relativi alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto.
Tali termini di decadeza si applicano anche alle controversie aventi a oggetto una delle seguenti materie: recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; trasferimento del lavoratore.
Nei contratti a termine l’azione di nullità del termine apposto al contratto decorre dalla scadenza del contratto. Per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge, il termine di decadenza decorre dalla data in vigore del Collegato Lavoro. In caso di conversione giudiziale di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro sarà condannato a risarcire il danno per i periodi intercorsi tra la fine del rapporto e la sentenza. L’importo di tale risarcimento sarà compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della L.n. 604/1966. Tali importi saranno ridotti della metà, nel caso in cui il datore di lavoro abbia stipulato contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine.

 

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