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Lavoro disabili: Prospetto informativo entro il 15 febbraio 2012 

Relativamente al lavoro disabili, le aziende avranno tempo fino al 15.2.2012 per l’invio telematico del prospetto informativo sulla situazione dei disabili occupati. Il prospetto, disponibile già dal 15.1.12, dovrà essere compilato e presentato esclusivamente per via telematica.
Il Ministero del lavoro ha aggiornato gli standard tecnici del prospetto informativo, reso necessario dalle novità, introdotte dal D.L. n. 138/2011, relative alla disciplina delle compensazioni territoriali. Infatti l’art. 9 del D.L.n. 138/2011, convertito nella L.n. 148/2011, ha modificato la disciplina
delle compensazioni territoriali in materia di collocamento obbligatorio, per cui il Ministero del lavoro ha dovuto adeguare gli standard tecnici del prospetto informativo disabili.
I datori di lavoro, soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sono tenuti – ex L.n. 133/2008 – ad inviare agli uffici competenti per via telematica il prospetto informativo, il quale non è altro che una “rappresentazione” della situazione aziendale al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello della denuncia.
Tale prospetto contiene la seguenti informazioni:
il numero complessivo dei dipendenti
il numero complessivo dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva
il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva (senza distinzioni riferite al tipo di invalidità), con l’indicazione del sesso, età, qualifica di appartenenza e data di inizio del rapporto di lavoro;
il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro (inserimento), con contratto di apprendistato, con contratto di fornitura di lavoro temporaneo (somministrazione) o con contratto di reinserimento,  occupati a domicilio o con modalità di telelavoro;
numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie protette (art. 18, comma 2, L.n. 68/1999);
posti di lavoro e mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
inoltre, limitatamente ai datori di lavoro privati;
il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell’inserimento occupazionale dei disabili;
la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti, nonché di compensazione territoriale.
L’invio del prospetto deve avvenire solo nel caso in cui si siano verificate delle variazioni nell’organico aziendale tali da modificare gli obblighi di assunzione o da incidere sul computo della quota di riserva in relazione a quanto dichiarato rispetto all’anno precedente.
Sono tenuti all’invio del prospetto i datori di lavoro pubblici e privati che sono soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio e che occupano almeno 15 dipendenti.
E’ importante evidenziare che, come sopra si è detto, la comunicazione va inoltrata esclusivamente per via via telematica: l’utilizzo di modalità diverse verrà considerato come mancato adempimento.
Inoltre i  datori di lavoro operanti nei settori del:
trasporto aereo, marittimo e terrestre: limitatamente al personale viaggiante e navigante,
impianti a fune: limitatamente al personale adibito alle aree operative;
autotrasporto: limitatamente al personale viaggiante;
edile: limitatamente al personale di cantiere e addetto al trasporto,
compilano i dati del prospetto informativo, escludendo dal computo il personale sopra indicato.
È bene inoltre evidenziare il numero dei disabili che i datori di lavoro devono impiegare in relazione al numero dei dipendenti presenti in azienda:
i datori di lavoro che occupano fino a 14 dipendenti: nessun obbligo;
da15 a 35 dipendenti: 1 lavoratore disabile;
da 36 a 50 dipendenti; 2 lavoratori disabili;
Più di 50 dipendenti: 7% di lavoratori disabili, 1% vedove, orfani, e profughi
I datori di lavoro per procedere all’invio telematico del prospetto possono anche farsi aiutare dai soggetti abilitati e cioè i consulenti del lavoro, gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria, servizi istituiti da associazioni di categoria; agenzie per il lavoro; soggetti promotori di tirocini.
Giova ribadire che per procedere all’invio telematico del prospetto, i datori di lavoro (o per questi i soggetti abilitati) devono ottenere il preventivo accreditamento sulla base delle disposizioni emanate da ciascun ente ed avvalersi esclusivamente dei servizi informatici messi a disposizione da Regioni e province autonome. Se il sistema informatico non sia per qualche motivo stato ancora attivato a livello territoriale, il prospetto informativo deve essere inviato direttamente al servizio gestito dal ministero. Una volta inviato il prospetto,  viene rilasciata una ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta data e ora di ricezione e fa fede per documentare l’avvenuto adempimento.
Le sedi competenti a ricevere i prospetti vengono distinte in base a:
datori di lavoro con sede unica: l’invio dei prospetti informativi deve avvenire presso il servizio gestito dalla regione di appartenenza;
datori di lavoro con sede legale in una Regione e unità produttive in più province della stessa Regione o di Regioni diverse: in questo caso i prospetti informativi devono essere inviati al servizio gestito direttamente dal Ministero del lavoro.
L’art. 9 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto una modifica integrale delle c.d. compensazioni territoriali.
La nuova disciplina stabilisce infatti che sarà direttamente il datore di lavoro privato ad effettuare la compensazione territoriale direttamente. Le aliquote d’obbligo invece non hanno subito variazioni: in tal modo i datori potranno assumere un numero di aventi diritto presso una unità produttiva eccedente la percentuale del numero dei lavoratori ivi assegnabile e portando, in via automatica, le eccedenze in compensazione del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive.
A tale stregua l’unico adempimento cui saranno tenuti i datori di lavoro è rappresentato pertanto dalla comunicazione di tale compensazione tramite il prospetto informativo.
Attraverso il prospetto informativo sarà quindi possibile dichiarare le compensazioni territoriali anche con riferimento ad altre aziende facenti parte del gruppo di impresa, dichiarando altresì la sede presso la quale verranno portate in eccedenza o in riduzione le unità assunte. Tale informazione viene fornita utilizzando l’apposita Sezione “Compensazioni territoriali” e indicando, nel caso di compensazione intergruppo, il codice
fiscale del datore di lavoro interessato alla compensazione.
Si evidenzia inoltre che nel caso in cui la compensazione avvenga all’interno di un gruppo societario, sarà necessario presentare il prospetto informativo anche nel caso in cui non si siano verificati cambiamenti della situazione occupazionale, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo delle quote di riserva.
Al fine di semplificare la presentazione del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro è stato previsto quanto segue:
il datore di lavoro inserisce i dati nei relativi quadri provinciali, avendo cura di inserire (sommandoli) all’interno degli stessi quadri i dati di tutte le unità produttive presenti sul territorio provinciale;
il sistema telematico provvederà ad effettuare i calcoli che determineranno la situazione occupazionale nazionale e provinciale rispetto agli obblighi.
una volta terminata la procedura verrà poi richiesto al datore di lavoro di inserire le compensazioni territoriali, sia all’interno della propria impresa, nel caso di imprese multi-localizzate, che presso unità produttive di imprese appartenenti al gruppo di impresa.

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