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Domande accesso Fondi INAIL

sicurezza sul lavoro 2

Domande accesso Fondi INAIL

Scade domani, 29 maggio 2014 – dalle ore 16,00 alle ore 16,30 – il termine per l’invio telematico delle domande per accedere ai Fondi INAIL, ripartiti in budget regionali, che l’Istituto eroga a fondo perduto per il finanziamento di progetti miranti alla riduzione degli infortuni, al miglioramento delle condizioni di lavoro e all’adozione di nuovi modelli organizzativi gestionali che favoriscano la sicurezza.

Agevolazioni assunzioni donne e non solo

agevolazioni assunzioni donne

Agevolazioni assunzioni donne e non solo

Con la circolare n. 28 del 23 maggio 2014 l’INAIL ha reso nota la disciplina con cui gli incentivi per l’assunzione di donne lavoratrici, lavoratori ultracinquantenni, lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi, disabili si applicano al premio assicurativo e al contributo versato in agricoltura ai fini dell’assicurazione obbligatoria.

Agenzie collocamento gente di mare

gente di mare

Agenzie collocamento gente di mare

Sulla G.U.n. 120 del 26.5.2014 è stato pubblicato ad opera del Ministero del Lavoro il Decreto 29 novembre 2013 nel quale vengono indicati i requisiti e le modalità necessari alle Agenzie per il lavoro (ex art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003) per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare, cioè l’attività di intermediazione che consente di far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro marittimo.

Pensione inabilità lavoratore straniero

Corte Costituzionale 3

Pensione inabilità lavoratore straniero

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della L.n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato, agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato (Ordinanza interlocutoria n. 11053 del 20 maggio 2014, Presidente F. Roselli, Estensore G. Fernandes).

Determinazione valore causa e spese di lite

Richterhammer und Eurogeldscheine

Determinazione valore causa e spese di lite

La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, ravvisando un contrasto sullo specifico punto, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite nelle controversie relative a prestazioni assistenziali e previdenziali, trattandosi di stabilire se trova applicazione il primo oppure il secondo comma dell’art. 13 c.p.c. (Ordinanza interlocutoria n. 10350 del 13 maggio 2014, Presidente G. Vidiri, Relatore A. Pagetta).

La questione all’esame della Suprema Corte riguardava la vicenda di un ricorrente il quale adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento e la condanna dell’INPS all’sentenza 10350_2014erogazione della prestazione. Il Tribunale adito accoglieva il ricorso e condannava l’INPS alla rifusione delle spese processuali. Avverso la statuizione sulle spese proponeva appello l’originario ricorrente deducendo la violazione dei minimi tariffari. La Corte di appello accoglieva parzialmente l’impugnazione, adeguava l’importo delle spese liquidate in primo grado e compensava per due terzi le spese di secondo grado. Proponeva quindi ricorso per cassazione l’originario ricorrente sulla base di due motivi:

con il primo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 12 del c.p.c. e dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al c.c., nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, censurando la decisione per avere, nella determinazione del valore della causa ai fini delle spese di lite, ritenuto applicabile il criterio di cui all’art. 13, comma 1, c.p.c., anzichè il criterio di cui al comma 2, come da consolidata giurisprudenza di legittimità;

con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 414, comma 3, c.p.c., dell’art. 42, comma 1, L.n. 326/2003 ed erronea o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla notifica del ricorso introduttivo anche alla Direzione Provinciale Servizi vari del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Resisteva l’INPS con controricorso.

La Corte Suprema, con la motivazione in epigrafe indicata, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite rilevando la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite nelle controversie relative a prestazioni assistenziali e previdenziali.

Ricorso per saltum

Ricalcolo pensione dei parlamentari, è possibile secondo il Tribunale UE

Ricorso per saltum

Avverso l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 1, comma 49 della L.n. 92/2012, non può trovare applicazione il ricorso “per saltum” di cui all’art. 360, secondo comma, c.p.c., in quanto contemplato soltanto in relazione ad una “sentenza appellabile”. È quanto deciso dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 10133 del 9 maggio 2014 (Presidente A. Lamorgese, Relatore G. Bandini).

Entro giugno fruizione ferie 2012

wooden signboard on tropical beach

Entro giugno fruizione ferie 2012

Le ultime due settimane di ferie maturate per l’anno 2012 dovranno essere fruite dai lavoratori entro il prossimo 30 giugno 2014. Invece le prime due settimane di ferie maturate per l’anno in corso dovranno essere fruite inderogabilmente entro il 31 dicembre del 2014. Si rammenta che l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, in tema di ferie prevede che “il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane“. Inoltre al secondo comma, il citato art. 10 stabilisce che “Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro“, dovuto a licenziamento o dimissioni.

Anticipazioni Inail e part time verticale

Distacco, in caso di infortunio risponde il nuovo soggetto

Anticipazioni Inail e part time verticale

L’INAIL con riferimento alle prestazioni economiche relative contratto di lavoro part time verticale ha fornito alcuni chiarimenti con la nota n. 3413/2014  circa alcuni quesiti “concernenti la richiesta di disapplicazione dell’art. 70 del d.p.r. 1124/1965 nel periodo di pausa contrattuale afferente al part time ciclico” proposti all’Istituto da aziende di rilevanza nazionale.

Corte Costituzionale su omissione contributiva

Corte Costituzionale 2

Corte Costituzionale su omissione contributiva

E’ stata depositata il 19 maggio 2014 la sentenza n. 139 della Corte Costituzionale chiamata a decidere su una questione legata alla costituzionalità o meno della norma che punisce con la reclusione fino a 3 anni e con una multa fino a euro 1.032,00 il datore di lavoro che non provvede al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. La Corte con il seguente dispositivo ha dichiarato pertanto “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Imperia con le ordinanze indicate in epigrafe“.

Sintesi novità contratto a termine

contratto a termine 2

Sintesi novità contratto a termine

CAUSALE:

Il Jobs Act, nella nuova versione confluita nella L.n. 78/2014 (di conversione del D.L. n. 34/2014) ha eliminato l’obbligo di indicare nel contratto a termine le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che hanno portato il datore di lavoro a ricorrere a tale tipologia di contratto. L’intento del legislatore è quello di consentire alle imprese di utilizzare questa forma di contratto senza rischi di veder annullato il contratto a termine, con tutte le conseguenze risarcitorie e di conversione in contratto a tempo indeterminato da parte del Giudice del lavoro, per una non chiara e sufficiente specificazione della causale.

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