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Anticipazioni Inail e part time verticale

L’INAIL con riferimento alle prestazioni economiche relative contratto di lavoro part time verticale ha fornito alcuni chiarimenti con la nota n. 3413/2014  circa alcuni quesiti “concernenti la richiesta di disapplicazione dell’art. 70 del d.p.r. 1124/1965 nel periodo di pausa contrattuale afferente al part time ciclico” proposti all’Istituto da aziende di rilevanza nazionale.

Si rammenta, per comodità, che l’art. 70 cit., stabilisce che il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall’Istituto assicuratore. Inoltre il datore di lavoro deve, a richiesta dell’Istituto assicuratore, pagare all’infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore. Infine che l’ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro dall’Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.

L’Istituto ha sul punto preliminarmente ribadito che, in base al principio di non discriminazione (ex art. 4 D.Lgs. n. 61/2000) “il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile“. Pertanto, in applicazione di tale principio (ax art. 9 D.Lgs. n. 61/2000 cit.) “la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno“.

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L’Istituto quindi, in relazione al quesito relativo alla disapplicazione dell’art. 70 del d.p.r. 1124/1965 nel periodo di pausa contrattuale afferente al part time ciclico, ha chiarito che ai sensi del suddetto articolo, “il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità temporanea assoluta quando ne sia richiesto dall’Istituto assicuratore” con la conseguenza che tale anticipazione non deve essere sospesa nemmeno durante il periodo di pausa contrattuale afferente al part time ciclico”. Inoltre l’Istituto ha precisato che la suddetta disapplicazione la quale, come noto, non è prevista per le altre tipologie di part time, determinerebbe una disparità di trattamento che “collide con il surrichiamato principio di non discriminazione“.

Allegato: Nota Inail 3413_2014

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