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Entro giugno fruizione ferie 2012

Le ultime due settimane di ferie maturate per l’anno 2012 dovranno essere fruite dai lavoratori entro il prossimo 30 giugno 2014. Invece le prime due settimane di ferie maturate per l’anno in corso dovranno essere fruite inderogabilmente entro il 31 dicembre del 2014. Si rammenta che l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, in tema di ferie prevede che “il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane“. Inoltre al secondo comma, il citato art. 10 stabilisce che “Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro“, dovuto a licenziamento o dimissioni.

Il diritto alle ferie, come è noto, è un diritto irrinunciabile. Le ferie costituiscono il periodo di riposo annuale concesso dal datore di lavoro al prestatore d’opera al fine di recuperare la piena efficienza e capacità psicofisica e, nonostante la possibilità di frazionamento di tale periodo, questo deve comunque avere una certa continuità nel tempo. Come si è visto la durata delle ferie è di almeno quattro settimane, ma i contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore. Inoltre, come sopra si è detto, di queste quattro settimane soltanto la metà deve essere goduta effettivamente nel corso dell’anno di maturazione, mentre le restanti due settimane possono essere fruite fino al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno di riferimento: inoltre il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, nello specifico:

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entro il 30 giugno 2014 dovranno essere fruite le ultime due settimane di ferie relative all’anno 2012;

entro il 31 dicembre 2014 dovranno essere fruite almeno due settimane di ferie relative all’anno 2014;

entro il 30 giugno 2015 dovranno essere fruite le ultime due settimane di ferie relative all’anno 2013.

Il periodo di ferie matura anche per i contratti a termine in misura proporzionale alla durata della prestazione, nonchè durante il periodo di prova.

Le ferie vengono regolate dal codice civile dall’art. 2109 il quale prevede che il lavoratore ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro“, inoltre “L’impreditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie“. Ciò significa quindi che il periodo in cui verranno godute le ferie dal lavoratore saranno stabilite dal datore di lavoro ma questi dovrà tener conto al riguardo sia degli interessi dell’impresa che delle esigenze del lavoratore.

Sono previste delle sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro che non riconosca al prestatore d’opera il godimento del diritto alle ferie e nello specifico: da euro 130 a 780 per ogni lavoratore e per ciascuno periodo cui si riferisca la violazione (art. 18 – bis D.Lgs. n. 66/2003).

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