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Sì della Camera al Jobs Act

Jobs Act ecco la guida operativa al decreto correttivo

Sì della Camera al Jobs Act: 

La Camera dei Deputati ha approvato il Jobs Act con 316 voti favorevoli e 6 contrari, ora il DDL passa all’esame definitivo del Senato.

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti punti fondamentali:

AMMORTIZZATORI SOCIALI:

  • razionalizzazione e semplificazione delle procedure burocratiche per beneficiare degli ammortizzatori sociali anche in caso di perdita del posto di lavoro;
  • costituzione di una Agenzia nazionale per l’occupazione;
  • universalizzazione dell’ASPI con estensione anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativo;
  • disoccupazione involontaria: eventuale introduzione dopo la fruizione dell’ASPI di una prestazione priva di copertura figurativa limitata ai lavoratori in disoccupazione involontaria che presentino valori ridotti nell’indicatore della situazione economica equivalente;
  • eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale;

Licenziamenti collettivi anche per i dirigenti

Licenziamenti collettivi anche per i dirigenti:

Oggi, 25 novembre 2014, entra in vigore la L.n. 161 del 2014 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013-bis), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10.11.2014.

Grazie alle disposizioni dell’art. 16, sono state incluse le categorie dei dirigenti e le loro organizzazioni sindacali tra coloro ai quali si applicano le disposizioni contenute nella L.n. 223/1991 che disciplina i licenziamenti collettivi.

Domande e Risposte sul licenziamento

Domande e Risposte sul licenziamento

Quando può essere licenziato un lavoratore?

Un lavoratore può essere licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo: il licenziamento per giusta causa (o licenziamento disciplinare) è quello determinato da un inadempimento contrattuale del lavoratore talmente grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, mentre il licenziamento per giustificato motivo soggettivo si verifica a seguito di inadempimento contrattuale del lavoratore che, pur essendo di notevole importanza, consente la prosecuzione del rapporto di lavoro durante il periodo di preavviso. Pertanto, mentre nel licenziamento per giusta causa il datore di lavoro è dispensato dall’obbligo di dare il preavviso, nel licenziamento per giustificato motivo il recesso deve sempre essere preceduto dal preavviso.

Jobs Act e conciliazioni cause lavoro

Jobs Act e conciliazione cause lavoro

Jobs Act e conciliazioni cause lavoro

In tema di licenziamenti per motivi economici nel Jobs Act si mira a consolidare la conciliazione preventiva tra datore di lavoro e lavoratore, già introdotta con la Riforma Fornero. Infatti, a due anni da tale Riforma i dati parlano chiaro: ben il 50% delle (oltre 40.000) procedure aperte per licenziamenti economici si sono chiuse con una conciliazione nelle competenti sedi (Direzioni Territoriali del Ministero del Lavoro), ove datore di lavoro (aziende con più di 15 dipendenti) e lavoratori (da licenziare) si incontrano per trovare un accordo (economico) al fine di evitare l’instaurarsi di un giudizio in tribunale.

Mondo del lavoro e professionalità introvabili

Mondo del lavoro

Mondo del lavoro e professionalità introvabili

L’Unioncamere, in un comunicato stampa del 20 novembre 2014, ha reso noto che per quanto riguarda le richieste nel mondo del lavoro vi sono delle professionalità molto ricercate ma praticamente introvabili. In particolare, si legge nel comunicato, “in Lombardia ci sono buone opportunità di trovare lavoro nelle imprese dell’industria e dei servizi per gli ingegneri elettronici e dell’informazione da assumere come esperti software o analisti programmatori, mentre in Piemonte una laurea in Scienze dell’Informazione può valere un posto da responsabile delle iniziative promozionali”. Mentre tra le Regioni in cerca di professionalità introvabili vi sono il Veneto che fa fatica a trovare bravi stuccatori edili, scenotecnici e musicisti, nel Lazio invece non si trovano accompagnatori turistici.

Articolo 18 sintesi nuove regole licenziamenti

Articolo 18 sintesi nuove regole licenziamenti:

Ecco una sintesi delle modifiche che il nuovo art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, a seguito degli emendamenti proposti, apporterà ai licenziamenti economici, disciplinari e discriminatori.

LICENZIAMENTI ECONOMICI: come sopra si è detto sono quelli dovuti alla situazione economica e/o organizzativa dell’azienda. Riforma Fornero: aveva previsto il solo indennizzo economico al lavoratore licenziato, laddove fosse emersa la totale assenza di giustificato motivo oggettivo, con facoltà del giudice di reintegra il lavoratore qualora accerti la manifesta insussistenza del fatto posto dal datore a fondamento del licenziamento. Cosa cambierà: il giudice non potrà più disporre la reintegra nel posto di lavoro, ma potrà soltanto stabilire un indennizzo economico certo e crescente in base all’anzianità di servizio; tempi certi per l’impugnazione del licenziamento.

Omesso versamento contributi e non punibilità del reato

omesso versamento contributi

Omesso versamento contributi e non punibilità del reato: 

La Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione è tornata sull’argomento dell’omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali e, con la sentenza n. 46169 del 14 novembre 2014, ha reso il seguente principio: “… ai fini della causa di non punibilità del reato costituita dal pagamento di quanto dovuto nel termine di tre mesi, quest’ultimo decorre dal momento in cui l’indagato o imputato risulta essere stato posto compiutamente a conoscenza di tale possibilità; pertanto, laddove detta consapevolezza emerga dai motivi di appello della sentenza di condanna in primo grado – avendo l’impugnante lamentato di non essere stato all’uopo avvisato in sede di contestazione amministrativa, né attraverso la successiva notifica del decreto di citazione, privo di indicazioni al riguardo – il termine per il pagamento decorre dalla data di deposito dei predetti motivi”. (Presidente: S. F. Mannino, Relatore: V. Di Nicola).

App Babele e sicurezza sul lavoro in edilizia

App Babele e sicurezza sul lavoro in edilizia: 

L’INAIL, con comunicato stampa del 18 novembre 2014, ha informato l’utenza dei risultati di un progetto legato al lavoro nell’edilizia promosso dall’Istituto, dal Cesf, dalla Formedil e dall’Università per stranieri di Perugia, per affrontare i rischi in un settore che impiega soprattutto manodopera straniera.

Salvaguardia pensionistica

Salvaguardia pensionistica

L’INPS, con il Messaggio n. 8881 del 19 novembre 2014, ha informato gli interessati circa le nuove disposizioni relative alla salvaguardia pensionistica di cui alla L.n. 147/2014 (artt. 1, 2, 3 e 4), entrata in vigore lo scorso 6 novembre 2014.

In particolare, si legge nel Messaggio n. 8881/2014, l’art. 1 apporta delle modifiche all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L.n. 135/2012, e all’art. 11, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L.n. 124/2013.

Reintegrazione ex articolo 18 Statuto Lavoratori

Reintegrazione ex articolo 18 Statuto Lavoratori:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 23669 dell’11 novembre 2014, ha reso il seguente principio di diritto: ai sensi del nuovo articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, come riformato dalla c.d. legge Fornero, va tenuto distinto il fatto materiale dalla sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, “sicché occorre operare una distinzione tra l’esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie, che è alla base della reintegrazione, ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato”.

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