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Omesso versamento contributi e non punibilità del reato: 

La Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione è tornata sull’argomento dell’omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali e, con la sentenza n. 46169 del 14 novembre 2014, ha reso il seguente principio: “… ai fini della causa di non punibilità del reato costituita dal pagamento di quanto dovuto nel termine di tre mesi, quest’ultimo decorre dal momento in cui l’indagato o imputato risulta essere stato posto compiutamente a conoscenza di tale possibilità; pertanto, laddove detta consapevolezza emerga dai motivi di appello della sentenza di condanna in primo grado – avendo l’impugnante lamentato di non essere stato all’uopo avvisato in sede di contestazione amministrativa, né attraverso la successiva notifica del decreto di citazione, privo di indicazioni al riguardo – il termine per il pagamento decorre dalla data di deposito dei predetti motivi”. (Presidente: S. F. Mannino, Relatore: V. Di Nicola).

Il caso all’esame della Terza Sezione Penale, come si legge nella sentenza n. 46169/2014, riguardava la condanna di un datore di lavoro “alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa per il reato previsto dall’art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638, perché, nella qualità di legale rappresentante della dita “Autocarrozzeria di Gabrielli Renato” … con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso non provvedeva a versare all’INPS di Ascoli Piceno le ritenute previdenziali ed assistenziali operate a carico dei lavoratori in occasione dell’avvenuta corresponsione delle retribuzioni per complessivi euro 6.620,96. In Ascoli Piceno nel periodo dall’1 novembre 2006 al 31 dicembre 2007”. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’imputato che veniva rigettato dalla Corte Suprema.

In particolare, l’art. 2, comma 1-bis, D.. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L.n. 638/1983, sopra citato stabilisce, tra l’altro, che “il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”. (Fonte: Corte di Cassazione)

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