Advertisement

Reintegrazione ex articolo 18 Statuto Lavoratori:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 23669 dell’11 novembre 2014, ha reso il seguente principio di diritto: ai sensi del nuovo articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, come riformato dalla c.d. legge Fornero, va tenuto distinto il fatto materiale dalla sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, “sicché occorre operare una distinzione tra l’esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie, che è alla base della reintegrazione, ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato”.

La Corte nella sentenza 23669/2014 ha evidenziato che con la riforma Fornero sono stati introdotti due distinti regimi di tutela per ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dichiarato illegittimo. Ed in particolare, il primo regime viene in considerazione nelle sole tassative ipotesi in cui il giudice accerti che il fatto (che ha dato causa al licenziamento) non sussiste, ovvero nel caso in cui ritenga che il fatto rientri nelle condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle disposizioni del contratto collettivo applicato, ovvero dei codici disciplinari applicabili alla fattispecie in esame. Mentre il secondo regime (comma 5, art. 18, L.n. 300/1970) si applica alle altre ipotesi (cioè quando non vi sono gli estremi integranti la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo). (Presidente: L. Macioce, Relatore: R. Arienzo).

Il caso all’esame della Corte riguardava il licenziamento di un dipendente da un istituto di credito ai sensi dell’art. 18, comma IV, L.n. 300/1970, il quale – con sentenza della Corte di Appello di Venezia – veniva reintegrato in servizio a seguito di annullamento del provvedimento espulsivo e reintegra nel posto di lavoro. Avverso tale decisione l’istituto di credito, datore di lavoro, proponeva ricorso per cassazione, che però veniva ritenuto infondato dalla Corte Suprema.

Advertisement

(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

 

 

 

 

 

Advertisement