Sostegno inclusione attiva nuove istruzioni operative:
L’INPS, con il messaggio-n-3322-del-2016 sul sostegno inclusione attiva – SIA, ha fornito nuove istruzioni operative agli interessati.
L’INPS, con il messaggio-n-3322-del-2016 sul sostegno inclusione attiva – SIA, ha fornito nuove istruzioni operative agli interessati.
L’INPS, con la circolare-n-176-del-2016 sul Fondo di integrazione salariale, ha illustrato le novità circa l’adeguamento al Fondo di solidarietà residuale per le imprese con più di cinque dipendenti appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o alternativi.
L’INPS, con la circolare-n-174-del-2016 sulla contribuzione figurativa degli operai agricoli dipendenti, ha fornito istruzioni per la compilazione dei nuovi campi introdotti dalla implementazione del flusso DMAG.
L’INPS, con la circolare-n-154-del-2016 sui benefici previdenziali riconosciuti ad ex lavoratori affetti da patologia asbesto correlata, derivante da esposizione all’amianto, ed occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, ha fornito informazioni per le ipotesi in cui i suddetti lavoratori siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS.
L’INPS, con la circolare-n-147-del-2016 relativa alle cure antitubercolari, ha fornito agli utenti informazioni circa la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo delle prestazioni antitubercolari.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16226 del 2016 sui precari della pubblica amministrazione, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a chi ha lavorato per più anni con contratti a termine, ma non l’assunzione a tempo indeterminato.
L’INPS, con la Circolare n. 140 del 2016 sugli accertamenti dell’Agenzia Entrate e gli istituti definitori della pretesa tributaria, ha fornito informazioni relativamente agli effetti sulla contribuzione previdenziale.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 15211 del 2016 ha affermato che si tratta di licenziamento illegittimo se la sede di lavoro è a casa, poiché quest’ultima non costituisce una autonoma unità produttiva valida ai fini dell’esclusione dell’applicabilità dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori per mancanza di requisiti dimensionali.