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Accertamenti Agenzia Entrate effetti sulla contribuzione previdenziale:

L’INPS, con la Circolare n. 140 del 2016 sugli accertamenti dell’Agenzia Entrate e gli istituti definitori della pretesa tributaria, ha fornito informazioni relativamente agli effetti sulla contribuzione previdenziale.

Al riguardo si legge quanto segue nella Premessa alla Circolare n. 140/2016.

Premessa

Il legislatore ha elaborato una vasta gamma di istituti amministrativi, i cosiddetti strumenti “deflattivi” del contenzioso tributario, che permettono di concordare soluzioni conciliatorie tra Amministrazione finanziaria e cittadino e di prevenire le liti, anticipando  la riscossione dei tributi.

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Nell’intento di favorire il dialogo con l’Amministrazione, sono state  progressivamente disegnate forme conciliatorie a matrice collaborativa e/o consensuale.

Recentemente il legislatore con il D.lgs. n. 156 del 24/09/2015, attuativo della Legge delega n. 23/2014 ed in vigore dall’1/01/2016, ha introdotto alcune misure per la revisione della disciplina del contenzioso tributario, finalizzate ad una maggiore efficienza della giustizia tributaria.

In particolare, la riforma prevede il rafforzamento degli istituti della conciliazione giudiziale e della mediazione tributaria allo scopo di ridurre il numero di ricorsi pendenti  davanti alle Commissioni tributarie.

Inoltre, sempre in attuazione della Legge delega  n. 23/2014,  il D.lgs. n. 159 del 24/09/2015, in vigore dal 22/10/2015, modifica la disciplina dei versamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e contiene misure volte a favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose.

Alla luce delle recenti modifiche normative, in considerazione della rilevanza assunta dagli strumenti deflativi del contenzioso e degli intervenuti orientamenti giurisprudenziali, è opportuno riepilogare le principali procedure di adesione della pretesa fiscale ed illustrarne l’efficacia in relazione alla debenza o meno dei contributi previdenziali.

Giova preliminarmente ricordare che l’Agenzia delle Entrate, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, provvede al controllo formale e sostanziale delle dichiarazioni dei redditi ed effettua i relativi accertamenti.

Per effetto dell’art. 1 del D.lgs. n. 462/97, a partire dalla dichiarazione relativa ai redditi riferiti all’anno 1998 “per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali che, ai sensi dell’art. 10 del  D.lgs. n. 241/1997 …..(omissis)….. devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette”.

Ne consegue che, a seguito dei controlli dell’Amministrazione finanziaria, sul maggior reddito accertato verranno calcolati e richiesti anche i contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi.

L’Istituto, come già noto, ai sensi dell’art. 7, c. 2, lett. t), D.L. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, è impegnato nella riscossione della contribuzione totalmente o parzialmente insoluta sulla base delle informazioni che l’Agenzia delle Entrate provvede a trasmettere.

La qualifica di Ente accertatore continua ad essere rivestita dall’Amministrazione finanziaria, detentrice della documentazione relativa, alla quale i contribuenti devono far riferimento per eventuali eccezioni e richieste.

Con riferimento alle tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione previdenziale – mentre per i controlli automatici e formali ex artt. 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/73, in assenza di chiarimenti o di regolarizzazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme alla stessa spettanti –  per le altre forme di accertamento (Accertamenti parziali ex art. 41 bis del DPR n. 600/73, Studi di settore e parametri, Accertamenti unificati) è possibile definire la pretesa tributaria

–  in fase precontenziosa attraverso le seguenti procedure di adesione:

  • Reclamo/Mediazione
  • Accertamento con adesione
  • Acquiescenza

–  in fase contenziosa, attraverso:

  • il  Tentativo di  Conciliazione giudiziale
  • la Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti.

Si rinvia per il resto delle informazioni sugli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e gli effetti sulla contribuzione previdenziale al testo integrale della Circolare n. 140 del 2016 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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