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Recesso per giusta causa: l’agente ha diritto al risarcimento

Recesso per giusta causa: l’agente ha diritto al risarcimento

Recesso per giusta causa: l’agente ha diritto al risarcimento:

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17539 del 2016, ha stabilito che in caso di recesso per giusta causa, l’agente di commercio ha diritto al risarcimento per il mancato guadagno dovuto alla perdita per il futuro del minimo provvigionale garantito dal contratto individuale.

Posta elettronica lavoratore: illegittima la registrazione sul server aziendale

Posta elettronica lavoratore: illegittima la registrazione sul server aziendale:

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18302 del 2016 ha stabilito che è illegittimo registrare sul server aziendale la posta elettronica, le telefonate e la navigazione internet del lavoratore senza la preventiva procedura di autorizzazione prevista dallo statuto dei lavoratori e dal codice della privacy. La Suprema Corte ha infatti condannato la Zecca dello Stato poiché monitorava, senza l’osservanza delle prescritte procedure, la navigazione internet, le posta elettronica e le telefonate dei suoi dipendenti.

Ispezioni della DTL in caso di CIGS, per la verifica del programma

Ispezioni DTL in caso di CIGS, per la verifica del programma:

Sono in aumento le ispezioni della DTL presso le aziende che sono ricorse alla CIGS, per la verifica del programma presentato, come da circolare n. 27 del 2016 del Ministero del Lavoro. In pratica le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio devono accertare, nei tre mesi precedenti alla conclusione dell’intervento della cassa integrazione, il rispetto degli impegni aziendali (come ad esempio la corretta gestione delle casse). Le conseguenze in caso di negligenze riscontrate durante le ispezioni possono portare anche alla revoca dell’autorizzazione.

E a parlarci delle ispezioni della DTL in caso di ricorso alla cassa integrazione è anche l’articolo pubblicato oggi (19.9.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Alessandro Rota Porta; Titolo: “Ispezioni automatiche per la CIGS”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Rischio di aumento dei costi per le aziende in Cigs a seguito di ispezioni. Il mancato rispetto dei criteri di rotazione, rilevato dai controlli in azienda, fa scattare l’aumento dei contributi per l’uso della Cigs.

Con la circolare 27/2016 il Ministero ha fornito le linee guida per gli accertamenti previsti dall’articolo 25, comma 6, del Dlgs 148/2015. Peraltro, i controlli non consistono soltanto in verifiche di carattere documentale ma è sempre previsto l’accesso sul luogo di lavoro.

La norma prevede, appunto, che le Direzioni territoriali del lavoro (Dtl) competenti per territorio, nei tre mesi prima della conclusione dell’intervento di integrazione salariale, effettuino verifiche per accertare il rispetto degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento di Cigs autorizzato.

Le aziende interessate da questi programmi devono quindi prestare attenzione ad una puntuale gestione delle casse, per evitare criticità in fase di verifica, che possono portare alla revoca dell’autorizzazione.

Se dalla relazione ispettiva emerge il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame dell’autorizzazione si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Lavoro, fatte salve eventuali sospensioni necessarie ai fini istruttori.

I controlli obbligatori

La circolare individua – in primo luogo – due fattispecie:

le verifiche “standard”, ossia quelle appena descritte, volte ad esaminare la rispondenza dei programmi di Cigs;

quelle finalizzate all’accertamento dei presupposti per la concessione del pagamento diretto del trattamento ai lavoratori (circolare del Lavoro 24/2015). Queste ultime seguono tempistiche più stringenti e avvengono in tempi brevi rispetto all’inizio del programma di Cigs, poiché, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’impresa, la Dtl territorialmente competente deve inviare alla Dg ammortizzatori Sociali una relazione comprovante le serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa istante.

Le altre verifiche

A questi accertamenti automatici se ne possono aggiungere di ulteriori.

Entrando nel dettaglio degli aspetti che l’azienda in Cigs deve tenere sempre sott’occhio, questi si differenziano a seconda della causale. La circolare 27/2016 illustra, infatti, per ciascuna declinazione, gli aspetti su cui si focalizza l’ ispezione.

Ad esempio, se la declinazione di crisi aziendale è correlata ad un evento improvviso ed imprevisto (articolo 2, comma 3, del Dm 94033/2016), occorre prestare attenzione alla documentazione presentata ai fini di avvalorare i presupposti che caratterizzano la fattispecie.

Invece, quando la Cigs è stata richiesta per il contratto di solidarietà gli organi ispettivi controllano il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà stesso, in particolare la corretta applicazione della riduzione oraria così come previsto in accordo e in istanza. La corretta modalità di riduzione oraria è verificata riscontrando i dati del Lul, le timbrature e incrociando queste informazioni con le dichiarazioni dei lavoratori.

Viene anche accertato l’eventuale ricorso al lavoro straordinario dei lavoratori posti in solidarietà che – ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 94033 e in linea generale – non è ammesso.

Infine, particolare cautela nel rispetto della rotazione dei lavoratori coinvolti nella Cigs: qualora – in sede di verifica ispettiva o anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori – emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi, concordate in sede di esame congiunto o indicate nella domanda della Cigs, sale dell’uno per cento l’ammontare del contributo addizionale di utilizzo del trattamento (articolo 5, del Dlgs 148/2015). Spetta poi all’Inps applicare l’incremento del contributo.

LA PAROLA CHIAVE

CIGS

Il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) è consentito quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa è provocata da: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratto di solidarietà (Cds). Possono ricevere la Cigs i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti. Esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Per crisi e riorganizzazione aziendale, l’azienda deve informare le Rsa, le Rsu e i sindacati territoriali più rappresentativi a livello nazionale. L’istanza deve essere autorizzata dal ministero del Lavoro.

LA CHECK LIST PER LE AZIENDE

  1. INDICE DI LIQUIDITÀ

Per il pagamento diretto

Pena la revoca dell’autorizzazione al pagamento diretto, l’impresa deve trovarsi in una situazione di difficoltà di ordine finanziario che le impedisce di anticipare il trattamento ai lavoratori. L’attestazione va basata sull’analisi dell’indice di liquidità dell’impresa riferita all’anno in corso come rilevabile dalla lettura dei bilanci anche provvisori dell’ultimo anno: questo deve risultare negativo

  1. INVESTIMENTI NEL BIENNIO

Il confronto

Nella Cigs per riorganizzazione, gli ispettori controllano l’entità degli investimenti effettuati dall’azienda nel biennio precedente (ad esempio, mediante acquisizioni di ordini e fatture realizzate) e dichiarati in sede di presentazione della domanda, per accertare che il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma sia superiore al valore medio annuo di quelli operati nel biennio precedente

  1. FORMAZIONE NECESSARIA

Solo in ipotesi circoscritte

Nella Cigs per riorganizzazione la formazione sul luogo di lavoro si giustifica quando il lavoratore è adibito a compiti o mansioni differenti da quelli cui è solitamente impiegato o agli stessi compiti ma con l’utilizzo di nuove apparecchiature, quando sussiste un progetto formativo che prevede una parte teorica e un’applicazione pratica, e così via

  1. ORGANICO STABILE

No a nuove assunzioni

Nei programmi di crisi, i controlli accertano il ridimensionamento o quanto meno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente la Cigs, con riferimento all’unità produttiva nell’ambito della quale è in corso il trattamento: viene controllata l’assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive

  1. APPRENDISTI AMMESSI

Solo per nuove mansioni

Il contratto di solidarietà difensivo esclude – di norma – nuove assunzioni: l’interpello del Lavoro 21/2016 ha però chiarito che, se si verifia l’esigenza di una minore riduzione dell’orario di lavoro originariamente pattuita e questa può essere soddisfatta solo da lavoratori con mansioni non disponibili in organico, è possibile assumere, anche con contratti di apprendistato

  1. RISPETTO ROTAZIONE

I documenti da esaminare

Il controllo ispettivo circa il rispetto delle modalità di rotazione analizza la concreta esplicazione di quanto previsto in sede di accordo sindacale e indicato nella domanda di concessione del trattamento.

Ad esempio, potranno essere confrontati i dati forniti dall’azienda (resoconto consuntivo della rotazione, Libro unico lavoro, timbrature) con le dichiarazioni dei lavoratori

  1. RIDUZIONE ORARI

I riscontri

Il controllo si concentra sul rispetto delle previsioni del contratto di solidarietà in relazione alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria così come previsto in accordo e in istanza, attraverso i dati del Libro unico lavoro, le timbrature e incrociando queste informazioni con le dichiarazioni dei lavoratori. Verificato anche l’eventuale ricorso al lavoro straordinario (in linea generale, non ammesso)

  1. PROCEDURE CONCORSUALI

La verifica dei presupposti

Le verifiche ispettive seguono le linee guida previste per la causale invocata a supporto dell’istanza, andando ad accertare la sussistenza dei presupposti: infatti, la normativa ammette il ricorso alla cassa integrazione straordinaria nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa

  1. IMPRESA ARTIGIANA

Le connessioni

Deve sussistere diretta connessione tra l’integrazione salariale straordinaria richiesta dall’impresa artigiana e la sospensione o riduzione d’attività dell’impresa con l’influsso gestionale prevalente su quella artigiana, a seguito del ricorso della stessa a Cigs o Cigo o a prestazioni in costanza di rapporto di lavoro a carico dei fondi di solidarietà o del fondo di integrazione salariale

  1. PARTITI POLITICI

Ispezione ad hoc

Se il programma avviene per riorganizzazione aziendale (articolo 7, del Dm Lavoro 94033/2016) gli ispettori verificano l’attuazione del programma di interventi predisposto dall’azienda e presentato in sede di invio dell’istanza. In caso di programma per crisi viene controllata l’attuazione delle azioni volte alla ripresa dell’attività e del piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale

Licenziamento apprendisti e offerta conciliativa del datore di lavoro

Licenziamento apprendisti e offerta conciliativa del datore di lavoro:

Trattiamo la questione del licenziamento apprendisti e della possibilità per il datore di lavoro di formulare al lavoratore un’offerta conciliativa prevista, come è noto, dalle nuove norme sul contratto di lavoro a tutele crescenti di cui al jobs act (Decreto Legislativo n. 23 del 2015 in combinato disposto con le norme sull’apprendistato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2015).

Email aziendale e navigazione web, la decisione del Garante

Email aziendale e navigazione web, la decisione del Garante:

Torniamo ancora sulla questione del controllo a distanza della email aziendale e navigazione web da parte del datore di lavoro, a seguito della parere espresso al riguardo dal Garante della privacy (v. doc-web-n-5408460) nel quale afferma che il controllo indiscriminato contrasta con le norme dello Statuto dei Lavoratori e con quelle del Codice della Privacy (v. il nostro articolo: Controllo indiscriminato, il no del Garante).

Controllo indiscriminato email aziendale, il no del Garante

Controllo indiscriminato email aziendale, il no del Garante:

Il controllo indiscriminato della email aziendale e della navigazione web dei dipendenti da parte del datore di lavoro contrasta con le norme dello Statuto dei diritti dei lavoratori e con quelle di Codice della Privacy.

Pensionamento forzato pubblico dipendente prima dei 65 anni

Cassa Integrazione ultimissime indicazioni INPS sul pagamento

Pensionamento forzato pubblico dipendente prima dei 65 anni:

La Cassazione, con la sentenza-n-18099-del-2016 in tema di pensionamento forzato prima dei 65 anni di età, ha stabilito che resta in servizio il pubblico dipendente che possiede l’anzianità massima contributiva di 40 anni, ma che non ha ancora raggiunto l’età pensionabile, in mancanza di una adeguata motivazione di tale decisione da parte della Pubblica Amministrazione.

Somministrazione irregolare di manodopera e licenziamento

Licenziamento del dirigente, non si applica il blocco previsto dal Cura Italia

Somministrazione irregolare di manodopera e licenziamento:

La Cassazione, con la sentenza-n-17969-del-2016 in tema di somministrazione irregolare di manodopera, ha stabilito che “nei casi di costituzione d’un rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore, ai sensi dell’art. 27 c.1 del D.Lgs. 276/2003, gli atti di gestione del rapporto posti in essere dal somministratore producono nei confronti dell’utilizzatore tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro, loro propri, ivi incluso il licenziamento, con conseguente onere del lavoratore di impugnare il licenziamento nei confronti di quest’ultimo ai sensi dell’art. 6 della legge 604/1966”.

Mobilità in via di archiviazione: il nuovo sostegno al reddito

Mobilità in via di archiviazione: il nuovo sostegno al reddito

Mobilità in via di archiviazione: il nuovo sostegno al reddito:

L’istituto della mobilità, introdotto dalla L.n. 223 del 1991, utilizzato per affrontare le situazioni di crisi aziendali è prossimo alla sua definitiva archiviazione. Pertanto, a partire dal prossimo anno, il sostegno al reddito dei lavoratori che perderanno l’occupazione per cause non dovute alla loro volontà sarà garantito esclusivamente dalla Naspi.

Contribuzione apprendisti per ore di formazione esterna non retribuite

Trattamento di quiescenza dei professori universitari e ricercatori

Contribuzione apprendisti per ore di formazione esterna non retribuite:

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con interpello-n-22-del-2016 ha reso un parere, a seguito di istanza avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili, in ordina alla corretta interpretazione dell’art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 in merito al calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato della prima tipologia (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore). In particolare, l’istante chiede quale sia il regime contributivo per le ore di formazione interna retribuite nella misura del 10% e per le ore non retribuite di formazione esterna, ipotizzando, in tale ultimo caso, una contribuzione figurativa a carico dell’Istituto previdenziale.

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