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Somministrazione irregolare di manodopera e licenziamento:

La Cassazione, con la sentenza-n-17969-del-2016 in tema di somministrazione irregolare di manodopera, ha stabilito che “nei casi di costituzione d’un rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore, ai sensi dell’art. 27 c.1 del D.Lgs. 276/2003, gli atti di gestione del rapporto posti in essere dal somministratore producono nei confronti dell’utilizzatore tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro, loro propri, ivi incluso il licenziamento, con conseguente onere del lavoratore di impugnare il licenziamento nei confronti di quest’ultimo ai sensi dell’art. 6 della legge 604/1966”.

E a commentare la sentenza n. 17969/2016 è anche l’articolo pubblicato oggi (14.9.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giampiero Falasca; Titolo: “Recesso, committente in prima linea”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Se un contratto di appalto viene riqualificato come somministrazione irregolare di manodopera, tutti gli atti di gestione compiuti dall’appaltatore illecito devono intendersi riferiti al soggetto che in concreto ha utilizzato la prestazione lavorativa; pertanto, in caso di licenziamento intimato dall’appaltatore, l’impugnazione stragiudiziale dell’atto di recesso deve essere proposta (a pena di decadenza) nei confronti del committente che agisce di fatto come datore di lavoro, e non verso il somministratore.

La Cassazione (sentenza 17969/16, depositata ieri) con questo principio di diritto ricostruisce il meccanismo di impugnazione che deve essere applicato da parte di un lavoratore quando questi intende rivendicare la costituzione di un rapporto di lavoro verso un soggetto diverso dal datore apparente e, allo stesso tempo, vuole impugnare il licenziamento intimato nei suoi confronti dal datore di lavoro formale.

La controversia sottoposta al vaglio di legittimità era stata avviata da un lavoratore licenziato da un’impresa appaltatrice. Il lavoratore, dopo il licenziamento, aveva impugnato in via stragiudiziale il recesso solo nei confronti del soggetto che formalmente agiva come datore di lavoro, senza coinvolgere il committente. Successivamente lo stesso lavoratore aveva chiesto l’accertamento della natura irregolare dell’appalto e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a carico del committente. Questa domanda veniva accolta, mentre veniva respinta la richiesta, formulata dallo stesso lavoratore, di condannare il committente alla reintegra nel posto di lavoro.

Il tribunale di primo grado (con sentenza confermata in appello) motivava il rigetto di questa domanda invocando l’articolo 27 del decreto legislativo 276/03; applicando la norma al caso di specie, secondo i giudici di merito, il lavoratore era decaduto dall’azione di impugnazione del licenziamento verso il committente, non avendo provveduto ad impugnare in via stragiudiziale l’atto nei confronti di tale soggetto nel termine di 60 giorni(l’impugnativa era stata inviata solo all’appaltatore, poi riconosciuto come falso datore di lavoro dalla sentenza). La sentenza della Cassazione conferma le pronunce di merito, osservando che il testo della legge Biagi (in maniera difforme da quello della previgente disciplina, la legge 1369/60) stabilisce espressamente che il soggetto che utilizza le prestazioni di un dipendente somministrato (sia in maniera regolare, tramite un’agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero, sia in maniera irregolare, tramite un appalto illecito) subentra attivamente e passivamente in tutti gli atti di gestione compiuti dal somministratore. Con riferimento al licenziamento, osserva la Corte di cassazione, questo principio ha come diretta conseguenza che il recesso intimato dall’appaltatore va impugnato in via stragiudiziale nei confronti dell’utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa entro i normali termini di legge (60 giorni dalla comunicazione del recesso); se questa impugnazione viene meno, il lavoratore decade dal diritto ad agire verso il soggetto che agisce formalmente come committente ma, dopo l’azione giudiziale, viene riconosciuto come datore di lavoro reale.

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