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L’INPS, con la Circolare n. 16 del 2019, ha informato gli interessati circa l’importo dei contributi dovuti per i lavoratori domestici, cioè colf, assistenti familiari, baby sitter, cameriere, governanti, badanti, dame di compagnia,  cuoche, autisti, ecc. per l’anno 2019.

Come è noto, i datori di lavoro sono tenuti a versare trimestralmente i contributi previdenziali per tale categoria di lavoratori.

I trimestri di riferimento sono i seguenti:

1° TRIMESTRE

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  • dal 1° al 10 aprile 2019

2° TRIMESTRE

  • dal 1° al 10 luglio 2019

3° TRIMESTRE

  • dal 1° al 10 ottobre 2019

4° TRIMESTRE

  • dal 1° al 10 gennaio 2020

Il pagamento dei contributi dei lavoratori domestici deve avvenire entro tali date e nel caso in cui l’ultimo giorno utile per il versamento cada di domenica o in una festività, questo verrà prorogato automaticamente al giorno successivo non festivo.

Il mancato pagamento o il ritardo del pagamento comporta l’applicazione da parte dell’INPS di sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il datore di lavoro riceverà da parte dell’INPS un carnet di bollettini già compilati che questi dovrà pagare alle scadenze ivi indicate, consegnandone poi una copia al lavoratore domestico.

Ma vediamo ora quanto si legge nelle Premesse alla circolare 16/2019.

1. Premessa

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017- dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018. Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici. Restano in vigore gli esoneri previsti ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva. Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Per conoscere nel dettaglio l’importo dei contributi dovuti, consultare la circolare n. 16 del 2019 disponibile cliccando sul link.

(fonte: INPS)

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