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Somministrazione transnazionale di lavoro

Il Ministero del Lavoro (Direzione Generale per l’Attività Ispettiva), con la Circolare n. 14 del 9 aprile 2015, ha informato gli interessati circa la somministrazione transnazionale di lavoro (attività di vigilanza, campagne informative e indicazioni operative).

In particolare, con la Circolare n. 14/2015 il Ministero informa di esser venuto a conoscenza delle recenti iniziative di agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell’Unione europea che propongono il ricorso a manodopera straniera, “evidenziando i forti vantaggi, anche di natura economica, di cui potrebbero beneficiare le imprese. In particolare, si promuove l’utilizzo di “lavoratori interinali con contratto rumeno“, assicurando una maggiore “flessibilità” e l’assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo (13a, 14a, TFR ecc.)”.

Il Ministero ha pertanto evidenziato come “gli annunci pubblicitari in questione riportino informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e pertanto come il ricorso a tali ‘servizi’ possa dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici”.

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Da qui l’invito del Ministero agli Uffici territoriali a “prestare la massima attenzione a tali fenomeni, sui quali questa Direzione si è più volte impegnata, sia attraverso l’attiva partecipazione ad iniziative che hanno coinvolto altri Stati membri dell’Unione europea (progetto Enfoster, progetto Transpo, progetto Empower ecc.), sia attraverso l’emanazione di istruzioni di carattere operativo sulla corretta applicazione della disciplina in materia (v. ad es. il Vademecum ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese sul distacco transnazionale)”.

Ciò premesso il Ministero invita gli Uffici territoriali ad avviare specifiche campagne informative sulla corretta applicazione della normativa da applicare alla somministrazione transnazionale di lavoro che – ricorda il Ministero – rientra nell’ambito della disciplina, anzitutto comunitaria, dettata dalla direttiva 96/71/CE, come recepita nel D.Lgs. n. 72/2000, recante il “distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi” e dalla direttiva 2014/67/CE (c.d. direttiva Enforcement)

Inoltre, tra gli aspetti di maggiore rilievo evidenziati dalla Circolare n. 14/2015 vi è, tra gli altri, quello relativo alle tutele economico-normative “ancora più incisive nell’ambito di un rapporto di somministrazione transnazionale di lavoro”, in particolare per quanto riguarda “il trattamento riconosciuto ai lavoratori temporanei inviati nel nostro Paese da agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro”. La normativa italiana (art. 4 del D.Lgs. n. 72/2000) prevede, infatti, “il rispetto, da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della disciplina dettata per le agenzie italiane, oggi contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003”.

Pertanto – precisa il Ministero – anche nelle ipotesi di lavoro somministrato da parte di agenzie comunitarie, così come avviene per quelle italiane, trova applicazione l’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, che prevede il diritto del lavoratore interinale “a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”, nonché la disciplina in materia di responsabilità solidale per l’adempimento di obblighi retributivi e previdenziali.

Ciò significa che per i lavoratori somministrati a livello transnazionale, è dunque sancita e garantita una sostanziale parità di trattamento, sia per quanto concerne i profili normativi che per quelli retributivi, rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell’utilizzatore.

Imprenditori italiani fate quindi attenzione a non farvi “incantare” da tali “offerte” di lavoro per non incorrere in sanzioni.

Si rimanda per il resto delle informazioni al testo della Circolare n. 17/2015 allegata al presente articolo.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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