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Novità sul trattamento di CIGS:

Il Ministero del Lavoro (Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O.), con la Circolare 12 del 8 aprile 2015, ha informato gli interessati circa le novità sul trattamento di CIGS ai sensi dell’art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Si legge quanto segue nella Circolare n. 12/2015.

L’art. 3, comma 1, della legge 223/1991 dispone quanto segue: “Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso … ai lavoratori delle imprese soggette alla   disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione   coatta   amministrativa   ovvero   di   sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito   dai

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lavoratori sarà detratto da   quello   previsto   nel   caso   di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi”.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 dispone, altresì, che “Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o riprese dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti, per il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione approvata dal giudice delegato o dall’autorità che esercita il controllo sulle prospettive   di cessione dell’azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull’occupazione aziendale”.

Il sopra riportato articolo è abrogato – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – dall’art. 2, comma 70 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Conseguentemente il Ministero – acquisito il parere dell’Ufficio legislativo – chiarisce l’ambito temporale di applicazione dell’articolo 3 suddetto.

Considerato che, con effetto dal 1° gennaio 2016, l’articolo 3 della legge n. 223/1991 è espunto dall’ordinamento, la fattispecie giuridica che consente di autorizzare il trattamento di CIGS ivi previsto in favore dei lavoratori deve verificarsi entro il 31 dicembre 2015.

Pertanto – si legge ancora nella Circolare n. 12/2015 – preso atto che a partire dal 1° gennaio 2016 viene meno la base giuridica per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese ammesse a procedure concorsuali – entro il 2015 devono essersi perfezionati i requisiti per l’ammissione al trattamento in questione. Alla luce di quanto sopra, entro la data del 31 dicembre 2015, è necessario che sia stato stipulato l’accordo in sede istituzionale, che preveda l’inizio delle sospensioni ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell’articolo 3 in esame entro la medesima data e sia, altresì, presentata l’istanza di ammissione al trattamento al Ministero del Lavoro, a prescindere dai termini di presentazione dell’istanza previsti nel D.P.R. n. 218/2000.

Il Ministero, effettuata l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell’articolo 3 in esame, emanerà il decreto di autorizzazione del trattamento di CIGS con decorrenza nell’anno 2015 che potrà anche protrarsi nell’anno 2016, in virtù degli accordi già sottoscritti.

È evidente che il decreto potrà essere emanato anche nel corso dell’anno 2016, al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31 dicembre 2015.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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