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Gestione separata INPS INARCASSA:

L’INPS, con la Circolare n. 72 del 10 aprile 2015, ha fornito chiarimenti agli interessati circa la gestione separata INPS/INARCASSA, l’iscrizione e l’obbligo contributivo.

Si legge al riguardo nella Circolare n. 72/2015 quanto segue.

Nello svolgimento dell’attività di accertamento dell’Istituto, in particolare nella verifica incrociata con le dichiarazioni reddituali (c.d. operazione Poseidone), nel corso della quale sono stati iscritti d’ufficio anche professionisti appartenenti ad Albi professionali dotati di una propria Cassa previdenziale, sono emerse problematiche di applicazione – tra quanto disciplinato dai regolamenti delle Casse previdenziali stesse, di cui ai D.Lgs. 509/94 e 103/96, e quanto previsto dalla normativa generale contenuta nella Legge 335/95 e nel relativo decreto attuativo D.M. 281/1996 – su cui ha avuto modo di pronunciarsi anche la Suprema Corte di Cassazione.

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Con la presente circolare, l’INPS di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, i criteri generali per la corretta individuazione dell’ente competente in materia di previdenza, per i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere od architetto.

La normativa

Normativa applicabile per l’iscrizione alla Gestione separata Inps

L’art. 2, comma 26, della Legge 335/95, prevede testualmente che i “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi”, sono tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS.

Il D.M. 281/1996, che disciplina le modalità e i termini per il versamento contributivo, all’art. 6 chiarisce che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, spiegando che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo, alla Gestione separata, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria.

Alla luce di tali disposizioni, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 26 cit. coloro che, pur svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l’Ente previdenziale di categoria, per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale INARCASSA esclude l’obbligo di iscrizione e il conseguente versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale.

Il legislatore, all’art. 18, comma 12, del D.L. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, con norma di interpretazione autentica, ha confermato quanto disciplinato nelle norme del 1995 e l’orientamento espresso da questo Istituto con circolare n. 99/2011 e messaggio n. 709/2012.

Pertanto, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, co. 1 del TUIR, sono destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad apposito albo professionale, oppure allorquando il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento.

 Si rimanda per il resto delle notizie al testo della Circolare n. 72/2015 allegata al presente articolo.

(Fonte: INPS)

 

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