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Infortunio in itinere: 

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, “riscontrando un contrasto di giurisprudenza sull’estensione del concetto di “infortunio in itinere”, in particolare per il fatto doloso del terzo, ai fini dell’inserimento nell’ambito della nozione di “occasione di lavoro” che funge da presupposto per l’operatività dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, venendo in rilievo anche una questione di massima di particolare importanza”: è quanto deciso con Ordinanza interlocutoria n. 25243 del 27 novembre 2014. (Presidente: P. Stile; Relatore: M. Lorito).

La questione all’esame della Sezione Lavoro riguardava la domanda proposta da un ricorrente in proprio e per conto delle figlie nei confronti dell’INAIL, ed avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità ex art. 85 D.P.R. n. 1124/1965 e dell’assegno una tantum conseguente all’evento mortale occorso alla moglie, la quale, mentre percorreva a piedi la strada per raggiungere l’Istituto geriatrico presso cui prestava la propria attività di lavoro, era stata accoltellata dal proprio convivente, per quanto emerso dagli accertamenti espletati dall’INAIL.

Tale domanda veniva rigettata dalla Corte d’Appello sul presupposto che “il fatto doloso del terzo si è posto quale evento esterno, non previsto né prevedibile che ha alterato la regolarità causale considerata dalla norma assicurativa di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 38/00, interrompendo il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-sede di lavoro e gli eventi negativi, ad essi connessi”.

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La ragione della trasmissione degli atti processuali, al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, è dovuta al contrasto giurisprudenziale in tema di infortunio in itinere: infatti per una parte della giurisprudenza è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato (quindi anche l’omicidio); mentre per un’altra parte della giurisprudenza per configurare infortunio sul lavoro è necessario che la causa violenta sia connessa con l’attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività (e quindi non l’omicidio che non è in alcun modo connesso con l’attività lavorativa).

(Fonte: Corte di Cassazione)

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