Donazioni genitori-figli, la Cassazione elimina le tasse (ad alcune condizioni)

La Cassazione elimina le tasse sulle donazioni tra genitori e figli per le liberalità informali, ma solo a precise condizioni. Scopri quando si paga l’imposta e quando no, con l’analisi…

Le donazioni tra genitori e figli sono esenti da imposta, ma solo al ricorrere di condizioni precise. È questo il principio affermato dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7442, con cui i giudici hanno stabilito che la donazione è soggetta a tassazione esclusivamente quando risulta da atti sottoposti a registrazione. La pronuncia ridisegna il perimetro dell’obbligo tributario sulle liberalità informali e supera l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, aprendo scenari rilevanti per famiglie e professionisti del settore.

Le donazioni genitori-figli tornano al centro del dibattito fiscale dopo che la Cassazione ha di fatto eliminato le tasse sulle liberalità informali, sia pure ad alcune condizioni. La sezione tributaria della Suprema Corte, con la sentenza n. 7442, ha chiarito che la donazione indiretta non è sempre rilevante ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. In altre parole: non esiste un obbligo generalizzato di registrare la donazione informale e, di conseguenza, di assoggettarla a tassazione. La pronuncia supera e corregge la circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’agosto 2026, ritenuta dai giudici imprecisa e non condivisibile nella parte in cui disciplinava il sistema impositivo sulle donazioni.

Cosa si intende per donazione informale tra genitori e figli

Prima di analizzare le condizioni fissate dalla Cassazione, è utile chiarire l’ambito oggettivo della pronuncia. Per donazione informale si intende qualsiasi trasferimento patrimoniale gratuito che avviene senza la stipula di un atto pubblico soggetto a registrazione obbligatoria. Rientrano in questa categoria:

  • la consegna a mano di denaro contante o di un assegno circolare;
  • il bonifico bancario con cui un genitore trasferisce liquidità al figlio;
  • la donazione indiretta, ossia il negozio giuridico che produce gli stessi effetti economici di una donazione diretta senza assumerne la forma (ad esempio, l’intestazione di un immobile acquistato con denaro del genitore).

Tutte queste fattispecie, in assenza di registrazione, non generano automaticamente un obbligo tributario. È questo il nucleo della decisione della Corte.

Donazioni informali: le regole fissate dalla Cassazione

I magistrati definiscono la circolare n. 30 dell’11 agosto dell’Agenzia delle Entrate «imprecisa» e «incompleta», e per questo «non condivisibile» nella parte in cui estende l’imposta di donazione alle «liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto soggetto a registrazione». La Corte, richiamando l’articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico dell’imposta di successione e donazione), afferma con chiarezza che la tassazione delle donazioni indirette — anche tra genitori e figli — scatta soltanto in tre ipotesi tassative:

  1. l’atto di liberalità risulta sottoposto a registrazione obbligatoria;
  2. il contribuente ha registrato volontariamente l’atto;
  3. il valore della donazione supera un milione di euro oppure il contribuente la dichiara spontaneamente in sede di accertamento tributario.

Al di fuori di questi casi, non vi è obbligo di registrazione e, per conseguenza logica, nessun obbligo di pagare l’imposta. La sentenza riduce così significativamente il perimetro applicativo dell’imposta sulle donazioni informali, restituendo certezza giuridica a operazioni quotidianissime come il bonifico di un genitore al figlio per l’acquisto della prima casa.

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Cosa succede se non si dichiara la donazione informale

Uno dei profili più pratici della pronuncia riguarda le conseguenze della mancata dichiarazione. La Cassazione ha risposto in modo netto: se la donazione informale non supera la soglia del milione di euro, non è stata registrata né volontariamente né per obbligo di legge, e non emerge in sede di accertamento, il contribuente non è tenuto a dichiararla né a pagare alcuna imposta.

I due principi cardine individuati dai giudici sono:

  • la facoltà — e non l’obbligo — del contribuente di procedere alla registrazione volontaria;
  • il potere dell’Amministrazione finanziaria di accertare le liberalità indirette solo quando superano un milione di euro o emergono in dichiarazione.

Venendo meno entrambi questi presupposti, non si configura alcun obbligo tributario. Ne consegue, in sintesi, che le donazioni informali tra genitori e figli al di sotto della soglia di un milione di euro e non registrate sono, di regola, esenti da imposta.

Perché la sentenza supera la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Il contrasto tra la pronuncia della Cassazione e la posizione dell’Agenzia delle Entrate non è di poco conto. La circolare amministrativa aveva esteso l’obbligo impositivo anche alle liberalità prive di atto scritto, creando incertezza e, in molti casi, pretese tributarie su operazioni del tutto ordinarie nell’ambito familiare. La Corte ha ricondotto l’interpretazione al dato normativo letterale del Testo Unico, ribadendo che la fonte dell’obbligo tributario è la registrazione dell’atto, non il mero trasferimento patrimoniale. Questo chiarimento è di fondamentale importanza per i professionisti che assistono famiglie in operazioni di pianificazione patrimoniale intergenerazionale.

Limiti e condizioni: quando le tasse si pagano comunque

La pronuncia non equivale a un’esenzione assoluta. Esistono situazioni in cui l’imposta rimane dovuta anche sulle donazioni tra genitori e figli:

  • Valore superiore a un milione di euro: l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di accertare e tassare la liberalità indiretta.
  • Registrazione volontaria dell’atto: chi sceglie di registrare la donazione si espone all’applicazione dell’imposta.
  • Emersione in sede di accertamento: se il contribuente dichiara la donazione nel corso di una procedura di accertamento tributario, l’imposta diventa esigibile.
  • Atti soggetti a registrazione obbligatoria: le donazioni che transitano attraverso atti formali (ad esempio, atti notarili di trasferimento immobiliare) restano assoggettate alle ordinarie regole impositive.

Conoscere questi limiti è essenziale per evitare di incorrere in contestazioni fiscali, anche alla luce di una sentenza favorevole ai contribuenti.

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Implicazioni pratiche per famiglie e professionisti

La decisione della Cassazione ha ricadute concrete su numerose situazioni della vita quotidiana. I genitori che trasferiscono somme di denaro ai figli — per sostenere l’acquisto di un immobile, finanziare un’attività imprenditoriale o semplicemente integrare il reddito — possono farlo tramite bonifico bancario senza incorrere automaticamente nell’imposta sulle donazioni, purché l’importo rimanga al di sotto della soglia di un milione di euro e l’operazione non venga formalizzata in un atto soggetto a registrazione.

Per i professionisti del diritto e della fiscalità, la sentenza offre un argomento solido per contestare eventuali pretese dell’Amministrazione finanziaria basate sull’orientamento della circolare del 2026. È tuttavia consigliabile documentare con cura le operazioni di trasferimento (causale del bonifico, corrispondenza tra le parti) per poter dimostrare, in caso di controllo, la natura e l’entità della liberalità.

FAQ — Domande frequenti sulle donazioni genitori-figli e le tasse

Le donazioni informali tra genitori e figli sono sempre esenti da imposta?

No. L’esenzione si applica quando la donazione non è formalizzata in un atto soggetto a registrazione, non supera il milione di euro e non emerge in sede di accertamento tributario. Al di fuori di queste condizioni, l’imposta può essere dovuta.

Un bonifico bancario da genitore a figlio è soggetto a imposta di donazione?

Secondo la Cassazione, no: il semplice bonifico bancario non costituisce un atto soggetto a registrazione obbligatoria e, pertanto, non genera di per sé un obbligo tributario, salvo che il valore superi un milione di euro o che il contribuente lo dichiari volontariamente.

Cosa cambia rispetto alla circolare dell’Agenzia delle Entrate?

La circolare amministrativa estendeva l’imposta anche alle liberalità prive di atto scritto. La Cassazione ha riportato l’interpretazione al testo della legge, limitando la tassazione ai soli casi in cui sussiste un atto registrato o ricorre una delle condizioni tassativamente previste dal D.Lgs. 346/1990.

È necessario registrare la donazione informale?

No. La registrazione è facoltativa per il contribuente. Solo se si sceglie di registrare l’atto, o se l’Amministrazione accerta una liberalità superiore a un milione di euro, sorge l’obbligo tributario.

La soglia di un milione di euro si applica per singola donazione o in modo cumulativo?

La sentenza fa riferimento al valore della singola liberalità indiretta. Tuttavia, in caso di operazioni frazionate o reiterate, l’Amministrazione finanziaria potrebbe valutarne la natura complessiva. È opportuno consultare un professionista per operazioni di importo significativo.

La Redazione di Diritto & Lavoro

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Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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