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Le domande per il bonus bebè, presentate da genitori extracomunitari senza permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ancora in lavorazione dovranno essere accolte mentre quelle di riesame per le domande respinte saranno accolte in autotutela. Questo è quanto reso noto dall’INPS con il Messaggio n. 1562 del 07.04.2022 del che recepisce gli effetti della sentenza n. 54 del 2022 della Corte Costituzionale e dell’articolo 3, comma 4, della L.n. 238/2021.

  1. Premessa

L’Assegno di natalità è disciplinato da diverse disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo e di seguito riepilogate:

– l’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in vigore dal 1° gennaio 2015, in base al quale l’assegno di natalità è stato corrisposto ai figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione

– l’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha riguardato eventi verificatisi nel 2018, ed è stato corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione;

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– l’articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione;

– l’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha confermato la prestazione per ogni figlio nato o adottato nel 2020 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, definendo altresì gli stanziamenti annuali di budget;

– l’articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Per il 2022, la prestazione non è stata prorogata, fermo restando che verrà garantita l’erogazione del beneficio per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nell’annualità 2021 e fino a conclusione dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione.

  1. Nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari

Ciò premesso, con particolare riferimento ai requisiti previsti per i cittadini extracomunitari per la concessione della prestazione in argomento, la normativa prevedeva che i medesimi dovessero essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (di seguito, Testo unico).

Tuttavia, nel presupposto della tutela della maternità e dell’infanzia garantiti dalla Costituzione italiana e alla luce delle indicazioni vincolanti fornite dal diritto dell’Unione europea in tema di divieto di discriminazioni arbitrarie, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale nei confronti della disciplina dettata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe.

Al riguardo, la Corte Costituzionale ha investito la Corte di giustizia dell’Unione europea affinché si pronunciasse in via pregiudiziale; con la sentenza del 2 settembre 2021 (C-350/20), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’assegno di natalità (e l’assegno di maternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) deve essere considerato prestazione familiare rientrante nell’ambito degli interventi di sicurezza sociale, elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, per i quali i cittadini di Paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98/UE beneficiano del diritto alla parità di trattamento.

Conseguentemente, alla luce dell’interpretazione pregiudiziale fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, atteso il contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022, depositata il 4 marzo 2022, ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè (e le successive proroghe sopra richiamate) nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.

In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014, nella parte in cui esclude dal riconoscimento del diritto all’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi non comunitari che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, e i cittadini dei predetti medesimi Paesi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. La suddetta illegittimità si estende anche alle successive proroghe dell’assegno di natalità illustrate in premessa e vigenti fino al 31 dicembre 2021.

Il pronunciamento della Corte Costituzionale riguarda, nello specifico, la formulazione della norma censurata antecedente alle modificazioni introdotte dall’articolo 3, comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), che al fine di adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ha apportato significative modifiche al citato articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge n. 190/2014.

In particolare, la novella stabilisce che, ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del Testo unico, ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria devono essere accolte, qualora ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 4, della legge n. 238/2021, e indicati nella sentenza della Corte Costituzionale e potranno essere accolte, in autotutela, dalle Strutture territoriali competenti le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo.

(Fonte: INPS)

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