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È stato sottoscritto lo scorso 25 marzo 2021 un accordo che riguarda gli esercizi cinematografici per l’erogazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e che è stato da ultimo prorogato di altre 28 settimane del Decreto Sostegni (art. 8, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

L’accordo è stato sottoscritto dai seguenti sindacati: ANEC, SLC, FISTEL-CISL E UILCOM-UIL e riguarderà sia i datori di lavoro che i lavoratori colpiti dall’emergenza covid-19.

PROCEDURA DI ACCESSO

Per accedere al FIS i datori di lavoro dovranno presentare la domanda in via telematica per ottenere le altre 28 settimane attraverso il sistema informatico dell’INPS nei termini e nei modi che l’Istituto renderà noti.

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MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà avvenire o direttamente da parte dell’INPS oppure tramite anticipazione dell’indennità mensile al lavoratore da parte datore di lavoro.

DURATA DELLA EROGAZIONE FIS

Il FIS viene concesso con decorrenza dal 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021 per ciascuna unità produttiva e per un ulteriore periodo non superiore a 28 settimane.

LAVORATORI BENEFICIARI

L’integrazione salariale potrà essere concessa ai lavoratori subordinati degli esercizi cinematografici indipendentemente dal tipo di contratto sottoscritto (operai, impiegati, quadri, apprendisti ecc.) che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 22 marzo 2021. Dal FIS sono esclusi però i dirigenti e gli stagisti.

CONDIZIONI EROGAZIONE DEL FIS

Il FIS viene erogato ai datori di lavoro del settore esercizi cinematografici che – a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19 – hanno ridotto o sospeso la propria attività ma che rispettino però i seguenti requisiti:

  • devono avere alle proprie dipendenze nell’ultimo semestre una media di più di 5 dipendenti;
  • devono avere nel cassetto previdenziale i relativi codici di autorizzazione INPS (OJ, o 6G o 2C);
  • i lavoratori interessati alla erogazione del FIS siano presso il datore di lavoro alla data del 22.3.2021.

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