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Con il D.L. 13 marzo 2021, n. 30 sono state introdotte nuove (urgenti) misure, quali ad esempio i congedi parentali in caso di sospensione delle attività scolastiche o quarantena dei figli minori quando non sia possibile attivare il lavoro agile per la tipologia di mansioni svolte,  per fronteggiare la diffusione del Covid – 19. Lo stesso decreto prevede poi, per i lavoratori autonomi, quelli del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, forze dell’ordine, operatori sanitari, la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby – sitting, fino al 30 giugno 2021.

 LAVORO AGILE  (ART. 2 – COMMA 1)

Fino al 30 giugno 2021, il genitore di figlio convivente con minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

CONGEDI PARENTALI IN CASO DI FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE

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Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio con disabilità grave (accertata ai sensi dell’art. 4 della L.n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione, alla durata dell’infezione da SARS – covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. I congedi parentali possono però essere svolti alternativamente da uno o dall’altro genitore.

CONGEDI PARENTALI IN CASO DI FIGLI MINORI DI ANNI 14 (ART. 2, COMMA DA 2 A 4)

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Per tali periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa di cui al comma 8 dell’art. 2 del D.L. 30/2021, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo con diritto all’indennità sopra descritta e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

CONGEDI PARENTALI NON RETRIBUTI PER I FIGLI TRA 14 E 16 ANNI (ART. 2 – COMMA 5)

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

BONUS BABY-SITTING PER AUTONOMI, CO.CO.CO., MEDICI E INFERMIERI (ART. 2 – COMMA 6)

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo e comunque in alternativa alle misure già indicate.

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI (ART. 2 – COMMA 7)

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro agile o fruisce del congedo, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione, o del bonus salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Occorrerà innanzi tutto attendere, ai fini della operatività vera e propria, il via libera da parte dell’INPS, tenendo conto delle disposizioni contenute nella Circolare n. 2 del 12-01-2021 e del Messaggio n. 515 del 05.02.2021, con riferimento ai precedenti congedi.

L’istanza dovrà pertanto essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale istituzionale dell’INPS, se si è in possesso di codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure SPID, CIE, CNS);
  • contact center integrato chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164
  • Patronati.

Per quanto concerne invece la domanda per il bonus baby-sitting, il beneficio potrà essere richiesto:

  • direttamente online, attraverso l’apposita applicazione disponibile sulla home page del sito INPS (Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Ordine alfabetico > Bonus servizi di baby sitting);
  • attraverso i Patronati.

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