Quando un’insegnante punisce la vittima di bullismo invece dei bulli, commette un illecito disciplinare che il giudice del lavoro è chiamato a sanzionare. È quanto ha stabilito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna con la sentenza n. 633 del 2020, una pronuncia che chiarisce in modo netto i doveri di protezione gravanti sul personale docente nei confronti degli alunni vittime di bullismo scolastico e le conseguenze disciplinari derivanti dalla loro violazione.
Il caso: bullismo scolastico e la risposta sbagliata dell’insegnante
La vicenda riguarda una professoressa di un istituto superiore che aveva messo in punizione una studentessa, la quale, precedentemente, aveva denunciato al preside di essere stata vittima di atti di bullismo da parte dei compagni di classe, consistiti anche in lanci di oggetti da parte di alunni ripetenti delle classi superiori e con problemi caratteriali legati all’aggressività anche in ambienti extrascolastici.
L’insegnante, non dando credito alla ragazza vittima di bullismo, ma ai compagni di classe che la bullizzavano, finiva per isolarla dal resto della classe e addirittura le infliggeva una nota disciplinare. E, come se ciò non fosse stato sufficiente, la costringeva a scrivere una lettera di scuse ai suoi compagni, mentre questi ultimi scrivevano al preside una lettera in cui denunciavano il comportamento negativo dell’alunna: un meccanismo che, anziché tutelare la vittima, ne amplificava l’isolamento e l’umiliazione.
L’intervento dei genitori e la sanzione disciplinare
Intervenivano a quel punto i genitori della ragazza, i quali segnalavano i fatti al preside. Quest’ultimo, messo a conoscenza della vicenda, irrogava una sanzione disciplinare all’insegnante. La professoressa prontamente impugnava il provvedimento in tribunale, per ottenerne la declaratoria di illegittimità, sostenendo che il suo modo di agire nei confronti della ragazza aveva la finalità di tutelarla e non di punirla.
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La decisione del Tribunale di Bologna: sanzionata l’insegnante che punisce la vittima al posto dei bulli
Il giudice del Tribunale di Bologna rigettava il ricorso e confermava la legittimità della sanzione irrogata, ritenendo la situazione «paradossale». Come si legge in sentenza, il giudice si chiede:
«cosa avrebbe fatto la ricorrente se avesse voluto invece sanzionarla, se per tutelarla la si è umiliata, isolata, messa alla gogna. Può succedere nella vita, nel lavoro, nei rapporti di amicizia, in qualunque situazione, che si voglia fare la cosa giusta o del bene e, involontariamente, si faccia del male, si provochi un danno.
Può darsi che ciò sia avvenuto nel caso in esame. Può darsi che la ricorrente, per qualche ragione, non si sia resa conto nella immediatezza dei fatti, dei plurimi errori che stava commettendo e del grave danno che oggettivamente effettuava alla alunna. Ma se, dopo la contestazione, non ha capito gli errori commessi ed il danno che ha causato e si difende aggredendo, dando la colpa agli altri, lodandosi, non ammettendo l’errore commesso e l’involontarietà del danno, allora o è in mala fede e non sa come giustificarsi (e la censura è davvero sanzione troppo modesta, incongrua e sproporzionata per difetto), o ricommetterà condotte simili errate e pericolose (ed ancora una volta la sanzione della censura sembra proporzionata a fini dissuasivi, se non fin troppo tenue e generosa)».
Il dovere di protezione del docente e la proporzionalità della sanzione
Ad avviso del giudice, gli insegnanti hanno il dovere di arginare situazioni di bullismo all’interno della classe. Pertanto, dare la colpa agli altri, auto-elogiarsi, non informare il preside e non ammettere i propri errori fa scattare la malafede, con la conseguenza che la sanzione della censura irrogata all’insegnante risulta essere addirittura troppo blanda rispetto alla gravità dei fatti contestati e al comportamento tenuto dalla professoressa.
La pronuncia si inserisce in un quadro normativo che impone al personale scolastico obblighi di vigilanza e protezione nei confronti degli alunni, desumibili dall’art. 2048 c.c. in materia di responsabilità dei precettori e dall’art. 29 del CCNL Scuola, che disciplina i doveri del docente. Quando l’insegnante inverte i ruoli — sanzionando la vittima di bullismo anziché i responsabili — viola non solo tali obblighi contrattuali, ma tradisce la funzione educativa che l’ordinamento gli affida.
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Implicazioni pratiche per il personale docente e le famiglie
La sentenza offre indicazioni operative rilevanti sia per i dirigenti scolastici sia per le famiglie degli alunni coinvolti in episodi di bullismo:
- Per i dirigenti scolastici: l’inerzia o la risposta distorta del docente di fronte al bullismo legittima l’avvio di un procedimento disciplinare, anche in assenza di dolo specifico, qualora il comportamento risulti oggettivamente lesivo per la vittima.
- Per le famiglie: la segnalazione tempestiva al dirigente scolastico è il primo strumento di tutela. Qualora l’istituzione scolastica non intervenga, è possibile adire le vie legali per ottenere il riconoscimento della responsabilità civile e, nei casi più gravi, penale.
- Per i docenti: la mancata ammissione degli errori commessi aggrava la posizione disciplinare e può trasformare una condotta colposa in un comportamento valutato come doloso dal giudice.
FAQ – Domande frequenti sul bullismo scolastico e le sanzioni ai docenti
Un’insegnante può essere sanzionata se punisce la vittima di bullismo invece dei bulli?
Sì. Come chiarito dal Tribunale di Bologna, il docente che isola, umilia o infligge note disciplinari alla vittima di bullismo anziché intervenire sui responsabili commette un illecito disciplinare che giustifica l’irrogazione di una sanzione da parte del dirigente scolastico, indipendentemente dall’intenzione dichiarata di voler tutelare l’alunno.
Quali sono i doveri dell’insegnante in caso di bullismo in classe?
Il docente è tenuto a vigilare sull’incolumità fisica e psicologica degli alunni, a segnalare tempestivamente al dirigente scolastico ogni episodio di bullismo e ad adottare misure concrete per proteggere la vittima. L’omissione di tali condotte, o peggio la loro inversione a danno della vittima, integra una violazione degli obblighi contrattuali e di legge.
Cosa possono fare i genitori se la scuola non tutela il figlio vittima di bullismo?
I genitori possono presentare formale segnalazione al dirigente scolastico, richiedere l’intervento dell’Ufficio Scolastico Regionale e, qualora i comportamenti integrino estremi di reato (es. lesioni, minacce, stalking), sporgere denuncia-querela presso l’autorità giudiziaria. In sede civile è inoltre possibile agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’istituto scolastico.
La sanzione della censura è proporzionata in questi casi?
Secondo il Tribunale di Bologna, nel caso esaminato la censura era addirittura troppo blanda rispetto alla gravità della condotta. Il giudice ha sottolineato che la mancata ammissione degli errori e l’atteggiamento difensivo aggressivo della docente avrebbero potuto giustificare una misura disciplinare più severa.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



