La sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro rappresenta uno strumento giuridico di tutela della salute dei lavoratori che, introdotto in via straordinaria durante l’emergenza pandemica, ha consolidato principi e procedure destinati a orientare la prassi datoriale anche nel contesto attuale. Capire come funziona questo istituto, quali obblighi genera in capo al datore di lavoro e come si raccorda con il sistema ordinario di sorveglianza sanitaria previsto dal D.Lgs. 81/2008 permette di gestire correttamente i rischi residuali legati ad agenti biologici e ad altre condizioni di fragilità dei lavoratori.
Cos’è la sorveglianza sanitaria eccezionale: definizione e fondamento normativo
La sorveglianza sanitaria eccezionale è una forma di vigilanza medica straordinaria, distinta dalla sorveglianza sanitaria ordinaria disciplinata dagli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/2008, attivabile in presenza di rischi emergenziali o di condizioni di particolare vulnerabilità dei lavoratori. Il suo fondamento normativo specifico è l’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto «Rilancio»), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha imposto ai datori di lavoro pubblici e privati di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, con particolare riguardo ai soggetti fragili o affetti da patologie croniche.
Sebbene la norma sia stata concepita in risposta all’emergenza sanitaria, i principi che ne derivano — identificazione dei lavoratori vulnerabili, valutazione medica individualizzata, adozione di misure di protezione rafforzate — costituiscono oggi un riferimento interpretativo stabile per la gestione di qualsiasi rischio biologico o emergenziale nei luoghi di lavoro.
Chi sono i lavoratori destinatari della sorveglianza sanitaria eccezionale
La sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro si rivolge in via prioritaria ai lavoratori che presentano condizioni di maggiore vulnerabilità, ossia:
- lavoratori con patologie croniche o immunodepressione;
- lavoratori anziani o con comorbilità certificate;
- lavoratori in gravidanza o in particolari condizioni fisiche temporanee;
- lavoratori che, per la natura delle mansioni, sono esposti a un rischio di contagio o di danno biologico significativamente superiore alla media.
La valutazione della condizione di fragilità spetta al medico competente, il quale, sulla base della cartella sanitaria e di rischio e dell’anamnesi del lavoratore, esprime un giudizio di idoneità alla mansione che può prevedere prescrizioni, limitazioni o, nei casi più gravi, la temporanea inidoneità.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è il soggetto su cui grava l’obbligo principale di attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale. In particolare, egli deve:
- Identificare, in collaborazione con il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), i lavoratori potenzialmente vulnerabili;
- Garantire l’accesso alla visita medica, anche su richiesta del lavoratore stesso;
- Adottare le misure organizzative e tecniche indicate dal medico competente nel giudizio di idoneità;
- Assicurare la riservatezza dei dati sanitari, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente — perché non sussistono rischi che la rendano obbligatoria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 — l’art. 83 del decreto Rilancio ha previsto la possibilità di rivolgersi ai servizi territoriali dell’INAIL, che provvedono tramite i propri medici del lavoro. Resta ferma la facoltà di nominare un medico competente per il solo periodo emergenziale o per la durata del rischio specifico.
Il ruolo dell’INAIL e la piattaforma telematica
L’INAIL ha svolto un ruolo centrale nell’attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale, mettendo a disposizione dei datori di lavoro un’applicazione web dedicata per la gestione delle richieste di visita medica. Il servizio telematico «Sorveglianza Sanitaria Eccezionale» consente ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica alla struttura territoriale INAIL competente, individuata in base al domicilio del lavoratore.
L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio. Eventuali richieste già inoltrate prima dell’attivazione del servizio devono essere riformulate attraverso l’inserimento dei dati nel citato applicativo informatico.
Come accedere all’applicativo INAIL
L’utilizzo dell’applicativo è consentito ai datori di lavoro già in possesso delle credenziali INAIL per l’accesso ai servizi online. Gli utenti non ancora registrati possono accedere con le credenziali SPID, CNS o con Pin INPS, oppure registrandosi sul portale istituzionale dell’Istituto seguendo il percorso: Accedi ai servizi online > Registrazione > Utente con credenziali dispositive.
Al servizio telematico possono accedere anche i soggetti delegati dal datore di lavoro. In tal caso è obbligatorio allegare l’atto di delega, debitamente sottoscritto dal datore di lavoro e accompagnato dal relativo documento di riconoscimento, scaricabile dal portale istituzionale www.inail.it > Attività > Prevenzione e sicurezza > Sorveglianza Sanitaria Eccezionale.
Vedi anche: Mod 006_SSE_Delega del datore di lavoro e l’accesso ai servizi online dell’INAIL:
(https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login).
Sorveglianza sanitaria eccezionale e sorveglianza ordinaria: differenze operative
Distinguere la sorveglianza sanitaria eccezionale da quella ordinaria è essenziale per il corretto adempimento degli obblighi datoriali. La tabella concettuale che segue sintetizza le principali differenze:
→ Leggi anche: Malattia e controllo medico: i limiti del potere datoriale tra privacy e verificazione della capacità lavorativa
- Presupposto: la sorveglianza ordinaria è attivata dalla presenza di rischi specifici individuati nel documento di valutazione dei rischi (DVR); quella eccezionale è attivata da rischi emergenziali o dalla condizione di fragilità del lavoratore, anche in assenza di rischi ordinari che la impongano.
- Soggetto erogatore: la sorveglianza ordinaria è sempre affidata al medico competente nominato dal datore; quella eccezionale può essere erogata anche dai medici del lavoro dei servizi territoriali INAIL.
- Periodicità: la sorveglianza ordinaria segue cadenze predeterminate (periodica, preventiva, a richiesta); quella eccezionale è attivata in relazione all’evoluzione del rischio emergenziale.
- Esito: entrambe si concludono con un giudizio di idoneità alla mansione, ma la sorveglianza eccezionale può prevedere misure di protezione individuale rafforzate o modifiche temporanee dell’organizzazione del lavoro.
Rilevanza attuale: oltre l’emergenza pandemica
La sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro non esaurisce la propria rilevanza con la fine dell’emergenza da SARS-CoV-2. Il modello procedurale introdotto dall’art. 83 del decreto Rilancio ha dimostrato come sia possibile attivare rapidamente un sistema di tutela medica straordinaria in presenza di rischi biologici emergenti, e costituisce oggi un precedente normativo e operativo di riferimento per la gestione di future emergenze sanitarie o di situazioni di rischio eccezionale nei luoghi di lavoro.
Sul piano pratico, i datori di lavoro sono chiamati a mantenere aggiornata la valutazione dei rischi biologici nel DVR, a garantire la continuità della sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili e a predisporre procedure interne che consentano di attivare tempestivamente la sorveglianza eccezionale qualora si manifestino nuovi rischi emergenziali.
FAQ sulla sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro
Chi può richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale?
La richiesta può essere presentata dal datore di lavoro, pubblico o privato, anche tramite un soggetto delegato. Il lavoratore può a sua volta segnalare al datore la propria condizione di fragilità e richiedere di essere sottoposto a visita medica.
Il datore di lavoro senza medico competente può accedere alla sorveglianza sanitaria eccezionale?
Sì. I datori di lavoro non obbligati alla nomina del medico competente possono richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell’INAIL, che la erogano attraverso i propri medici del lavoro. In alternativa, possono nominare un medico competente per il periodo di rischio.
Quali sono le conseguenze del giudizio di idoneità emesso in sede di sorveglianza sanitaria eccezionale?
Il giudizio di idoneità ha efficacia vincolante per il datore di lavoro, che è tenuto ad adottare le misure prescritte dal medico. In caso di inidoneità temporanea, il lavoratore non può essere adibito alla mansione per il periodo indicato e il datore deve valutare soluzioni alternative, quali il lavoro agile o la modifica delle condizioni di lavoro.
La sorveglianza sanitaria eccezionale è a carico del datore di lavoro?
Sì. I costi della sorveglianza sanitaria eccezionale sono a carico del datore di lavoro, secondo le tariffe definite dal decreto interministeriale di riferimento. Per le prestazioni erogate dai servizi territoriali INAIL, l’Istituto provvede alla fatturazione secondo le tariffe vigenti.
La sorveglianza sanitaria eccezionale tutela la privacy del lavoratore?
Sì. I dati sanitari raccolti nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale sono trattati nel rispetto del GDPR e del Codice della Privacy. Il medico competente o il medico INAIL non comunicano al datore di lavoro la diagnosi, ma solo il giudizio di idoneità e le eventuali prescrizioni.
(Fonte: INAIL)
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



