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L’INAIL, con un comunicato del 19 maggio 2020, ha fornito indicazioni sulla fase 2 dell’emergenza coronavirus ed in particolar modo sul lavoro agile, i protocolli di sicurezza, ecc. a seguito della entrata in vigore del D.P.C.M. 17 maggio 2020.

Di seguito il testo del comunicato INAIL.

Con il D.P.C.M. 17 maggio 2020, in attuazione del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, sono previste misure urgenti di contenimento dell’emergenza  per coronavirus sull’intero territorio nazionale.

LAVORO AGILE 

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Continua a essere incentivata la modalità di lavoro agile per le attività professionali, nonché l’utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA SUL CORONAVIRUS

È raccomandata l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio tra cui il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l’adozione di strumenti di protezione individuale. Devono essere incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, LA RISTORAZIONE, LE STRUTTURE RICETTIVE

Le attività commerciali al dettaglio, quelle dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e delle strutture ricettive nonché le attività degli stabilimenti balneari, compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica nei singoli territori, devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Viene, in particolare, confermato che lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali che deve avvenire nel rispetto dei contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e per il contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del contagio nei cantieri” del 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e del “protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del contagio nel settore del trasporto e della logistica” del 20 marzo 2020.

INGRESSO, TRANSITO E SOGGIORNO IN ITALIA

È disciplinato, inoltre, l’ingresso in Italia, compresi i transiti e i soggiorni di breve durata.
Sono dettate disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero e in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

Definite anche le misure da adottare in materia di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del coronavirus (COVID–19) nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”.

PER LE PERSONE DISABILI

Sono presenti anche ulteriori misure specifiche per la disabilità.

In particolare l’art. 9 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, prevede quanto segue:

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020

Le disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020 entrano in vigore il 18 maggio, in sostituzione del DPCM e allegato del 26 aprile 2020, e sono efficaci fino al 14 giugno 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto.

(Fonte: INAIL)

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