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L’INPS, con il Messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’art. 61, comma 2, e 62, commi 2 e 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. I chiarimenti, in particolare, riguardano le denunce del mese di competenza febbraio 2020 con scadenza della presentazione al 31 marzo 2020, la mensilità di marzo 2020 con scadenza al 30 aprile 2020 (di cui al Messaggio n.1754 del 24 aprile 2020) e le sospensioni dei versamenti contributivi di cui al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23.

Ecco il testo del messaggio 1789/2020.

  1. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Competenza febbraio 2020 con scadenza 31 marzo 2020

Con la Circolare n. 52 del 09 aprile 2020 sono state fornite indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, integrando il previgente assetto normativo cui l’Istituto ha dato applicazione con la circolare n. 37/2020.

Con riferimento alle richieste di chiarimento che stanno pervenendo in relazione alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione così come previsto dalla citata circolare, si comunica che si potrà provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

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La stessa modalità e tempistica potrà essere utilizzata anche nel caso in cui siano state trasmesse le denunce relative al mese di febbraio 2020 prive dei codici di sospensione previste per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020.

Si rammenta che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
 Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto dalla citata circolare, potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens secondo le seguenti indicazioni:


- i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 dovranno inserire il codice “25” (trattasi di codice non chiave della denuncia);

– i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) dovranno inserire il codice “26” (trattasi di codice non chiave della denuncia);

– i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dovranno inserire il codice “27” (trattasi di codice non chiave della denuncia).

  1. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Competenza marzo 2020 con scadenza 30 aprile 2020

Con Messaggio n.1754 del 24 aprile 2020 sono stati comunicati i codici da utilizzare in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, di cui al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23.

Le aziende che hanno già inviato il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza il codice importo relativo alla sospensione potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione, potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens secondo le indicazioni fornite nel predetto messaggio.

Le operazioni di ritrasmissione della sola denuncia aziendale per i lavoratori dipendenti e dei flussi Uniemens in riferimento alla Gestione separata consentiranno di individuare correttamente gli importi sospesi che potranno essere oggetto di successivo versamento alle scadenze e con le modalità previste dal decreto-legge n. 18/2020 e dal decreto-legge n. 23/2020.

Decorsa la data del 20 maggio 2020, al fine di consentire la corretta gestione degli importi sospesi relativi alle denunce Uniemens dei lavoratori dipendenti sia del mese di febbraio sia del mese di marzo 2020, dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.

(Fonte: INPS)

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