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Il Decreto del 1° marzo 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 è intervenuto – tra le altre cose – anche sul protocollo relativo al rilascio dei certificati medici per assenza dal lavoro, sulla tempistica della segnalazione dell’esistenza del rischio, sull’avvio della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario ed infine sull’avvio della quarantena vera e propria.

Ecco quanto si legge nell’articolo 3, del DPCM del 1° marzo 2020:

… g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»).

Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell’emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

Cosa deve fare l’operatore di sanità pubblica

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L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.

In sintesi dunque:

l’operatore di sanità pubblica,  dopo aver parlato telefonicamente con il soggetto malato per valutare la sussistenza effettiva del rischio, se ritiene che vi sia necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, lo comunicherà al medico curante che dovrà redigere il relativo certificato medico telematico.

Il lavoratore, ovviamente, dovrà dare immediata notizia al datore di lavoro della malattia che impedisce la presenza al lavoro.

La successiva fase è quella che prevede l’accertamento vero e proprio del contagio e, in caso di esito positivo, l’operatori di sanità pubblica rilascerà una dichiarazione che dovrà essere inviata all’INPS, al datore di lavoro e al medico curante (o pediatra). Tale dichiarazione ha la finalità di informare gli interessati circa la sopraggiunta esigenza di tutela della sanità pubblica che ha determinato l’insorgenza della necessità di porre in quarantena il paziente, indicando anche la data di inizio e di fine del provvedimento.

Su questo specifico punto, il decreto usa il termine «dichiarazione» e non «certificazione», forse proprio perché è il medico curante che sostanzialmente deve redigere ed inviare il certificato medico telematico, affinché il datore di lavoro possa procedere al versamento della retribuzione e dell’indennità di malattia, secondo le regole del settore o del ccnl.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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