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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 21548 del 2019 ha stabilito che è legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente di banca che non rispetta le norme sull’antiriciclaggio e quindi omette la segnalazione di numerose operazioni sospette, anche in caso di assoluzione in sede penale dal reato di favoreggiamento reale con formula “perché il fatto non sussiste”.

Sul piano del rapporto di lavoro ed in conformità del contenuto della contestazione disciplinare erano rilevanti le condotte connesse alla violazione degli specifici doveri del dipendente alla cui osservanza era tenuto il lavoratore, preposto ad una filiale dell’istituto di credito datore di lavoro ed investito di ampi poteri gestionali, anche di rappresentanza dell’azienda bancaria. Una condotta imprudente nella valutazione della clientela e delle operazioni a rischio riciclaggio, alla luce delle stringenti norme di legge che regolano il settore, che poteva costituire fonte di responsabilità contrattuale, come quella addebitata al dipendente, a prescindere dalla configurabilità di fatti di rilievo penale.

Estratto dell’articolo del Sole 24 Ore (per il testo integrale clicca qui).

Sì al licenziamento dell’impiegato di banca che non rispetta le norme antiriciclaggio omettendo la segnalazione di numerose operazioni sospette. In particolare, il bancario avrebbe violato la legge che contrasta i reati finanziari in relazione alla posizione sospetta di tre società gestite da un prestanome di un clan mafioso. Ininfluente così ai fini della revoca del provvedimento dell’istituto di credito l’assoluzione dal reato di favoreggiamento con la formula «perché il fatto non sussiste» in sede penale. Lo hanno affermato i giudici della sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n.21548 di ieri.

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Secondo la Suprema corte le violazioni contestate al dipendente nel procedimento disciplinare hanno un valore autonomo rispetto all’accertamento dei fatti in sede penale. Infatti, il processo – secondo la sezione Lavoro – si era chiuso con l’assoluzione del dipendente in quanto non era stato dimostrato il favoreggiamento reale e il riciclaggio. Nella sostanza l’assoluzione era stata conseguita per mancanza della «prova dell’ elemento psicologico e cioè della consapevolezza della origine illecita delle somme di denaro connesse ai movimenti operati sui conti correnti».

L’esclusione, dunque, del reato non cancella le contestazioni disciplinari, attinenti invece alla «violazione di precisi obblighi, scaturenti dalla normativa antiriciclaggio, facenti capo al dipendente quale preposto allo sportello bancario».

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