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La Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 3193 del 2019, ha reso il seguente principio di diritto: “La lettera di licenziamento con la quale il datore di lavoro manifesta la propria intenzione di recedere dal rapporto che lo lega a un proprio dipendente deve essere letta in maniera tale da collegare e raffrontare tutte le frasi e le parole in essa contenute, al fine di chiarirne il significato e valutarne la legittimità”.

Ecco i fatti di causa.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza resa pubblica il 30/6/2016, respingeva la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. volta a conseguire la declaratoria di nullita’, illegittimita’ o inefficacia del licenziamento per giusta causa intimatogli il 30/12/2013 e la condanna della societa’ alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno L. 20 maggio 1970, n. 300, ex articolo 18 pro tempore vigente.

Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte distrettuale.

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Nel rigettare il reclamo proposto dal lavoratore L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 58 in estrema sintesi, il giudice del gravame osservava che il licenziamento era stato intimato sulla scorta di una pluralita’ di episodi rilevanti sul piano disciplinare, contestati con lettera del 5/12/2013 e richiamati, unitamente alla contestazione di ulteriori addebiti consistenti nella simulazione di infortunio sul lavoro e nella tentata estorsione ai danni della societa’, nella lettera di licenziamento.
Rimarcava peraltro che in relazione a tali ultime mancanze, era stato violato il principio del contraddittorio, non essendo stata formulata alcuna preventiva contestazione; riteneva la procedura disciplinare nulla in parte qua, e limitava il proprio scrutinio agli ulteriori episodi contestati riferibili a condotte ritenute ascrivibili alla categoria della grave insubordinazione; si trattava, infatti, di comportamenti realizzati in violazione degli obblighi attinenti alla scrupolosa osservanza dei doveri di servizio ed espressamente sanzionati con l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, ex articolo 225 c.c.n.l. di settore.

La Corte di merito reputava, quindi, tempestiva la contestazione di addebito del 5/12/2013 ed il successivo atto di recesso, accertando che la procedura disciplinare era stata articolata nel pieno

rispetto dei termini a difesa previsti dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7, comma 5, cosi’ respingendo le eccezioni al riguardo sollevate dal lavoratore.

Perveniva, quindi, al convincimento che la condotta oggetto di incolpazione era pienamente sussistente, ricorrendone i presupposti costitutivi, anche di natura soggettiva, e che la sanzione irrogata fosse conforme al principio di proporzionalita’ cui il potere disciplinare deve essere ispirato. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione che veniva accolto con rinvio dalla Corte Suprema.

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