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L’INPS, con la Circolare n. 17 del 01.02.2022, ha comunicato l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici.

Di seguito il testo completo della circolare.

INDICE

  1. Premessa
  2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
  3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

1.Premessa

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L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

  1. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
  2. Senza il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
fino a € 8,25

oltre € 8,25

fino a € 10,05

oltre € 10,05

€ 7,31

€ 8,25

€ 10,05

€ 1,46 (0,37) (2)

€ 1,65 (0,41) (2)

€ 2,01 (0,50) (2)

€ 1,47 (0,37) (2)

€ 1,66 (0,41) (2)

€ 2,02 (0,50) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,32 € 1,06 (0,27) (2) € 1,07 (0,27) (2)

(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

  1. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota

CUAF (1)

fino a € 8,25

oltre € 8,25

fino a € 10,05

oltre € 10,05

€ 7,31

€ 8,25

€ 10,05

€ 1,56 (0,37) (2)

€ 1,76 (0,41) (2)

€ 2,15 (0,50) (2)

€ 1,57 (0,37) (2)

€ 1,77 (0,41) (2)

€ 2,16 (0,50) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,32 € 1,14 (0,27) (2) € 1,14 (0,27) (2)

(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

  1. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
  2. Senza il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI

CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D.

ASpI

C.U.A.F.

MATERNITA’

INAIL

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

TOTALE

17,4275%

1,0300%

0,0000%

0,0000%

1,31%

0,20%

19,9675%

0,872793

0,051584

0,000000

0,000000

0,065607

0,010016

1,000000

17,4275%

1,1500%

0,0000%

1,31%

0,2000%

20,0875%

0,867579

0,057250

0,000000

0,065215

0,009956

1,000000

  1. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI

CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D.

ASpI

C.U.A.F.

MATERNITA’

INAIL

Contributo addizionale

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

TOTALE

17,4275%

1,0300%

0,0000%

0,0000%

1,31%

1,40%

0,20%

21,3675%

0,815608

0,048204

0,000000

0,000000

0,061308

0,065520

0,009360

1,000000

17,4275%

1,1500%

0,0000%

1,31%

1,40%

0,20%

21,4875%

0,811053

0,053519

0,000000

0,060966

0,065154

0,009308

1,000000

Normativa di riferimento

(1) L’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6 (1,30%), e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.

(2) L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione convenzionale.

(3) In base all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

(4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero dal versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

(5) L’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari allo 0,8% (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore allo 0,8%) oppure pari allo 0,4% a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore allo 0,8%).

(6) L’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,20%. Tale riduzione resta confermata dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

(7) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

(8) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.

(9) In base all’articolo 36, comma 1, lett. a), al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998, il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

(10) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50% ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997andando a regime dal 1° gennaio 2011.

(Fonte INPS)

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