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L’INAIL, con la circolare n. 43 del 14 novembre 2018, fornisce specifiche istruzioni circa la sospensione adempimenti fiscali per i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma ad Ischia, nonché per il comune di Genova a seguito del crollo del ponte Morandi, di cui vi avevamo già informato (v. Sisma Ischia, sospensione versamento contributi INPS e INAIL).

La circolare n. 43 del 14 novembre 2018 ha chiarito che nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, è stata disposta la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, dei termini relativi agli adempimenti tributari e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione.

I termini di ripresa degli adempimenti e dei versamenti sono dettagliati nella circolare.

È stato, inoltre, chiarito che sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione delle somme e per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili interessati dal crollo del ponte Morandi.

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Soggetti destinatari:

I soggetti destinatari della sospensione sono: datori di lavoro privati e  lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, operanti alla data del 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. La sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (Pat) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

Per conoscere tutte le istruzioni consultare la circolare n. 43 del 14 novembre 2018 e il suo allegato (modulo sospensione sisma, allegato 1), disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INAIL)

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