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La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 20461 del 2018, “affronta il tema del ritardo nelle assunzioni presso la PA (agenzia del territorio) dopo l’approvazione delle graduatorie” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 3 agosto 2018).

Vediamo insieme il punto di vista della Cassazione sulla questione delle graduatorie e il ritardo nelle assunzioni..

La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva parzialmente accolto le domande, ha respinto i ricorsi proposti da … e dagli eredi di … i quali, nel convenire in giudizio l’Agenzia del Territorio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avevano chiesto il risarcimento dei danni derivati dalla ritardata assunzione, disposta nel maggio 2002 anziché a decorrere dall’approvazione delle graduatorie del concorso speciale di idoneità bandito con d.m. 11 maggio 1982.

La Corte territoriale ha premesso che i ricorrenti avevano prestato servizio presso la Conservatoria dei registri immobiliari dal gennaio 1978 fino al 31 ottobre 1990, in forza di contratti di appalto rinnovati annualmente, e, dopo avere affidato l’amministrazione nel febbraio del 1990, avevano agito dinanzi al giudice amministrativo, che con sentenze di eguale tenore, nn. 522 e 523 del 6 aprile 1999, aveva ritenuto illegittimo il comportamento tenuto dal Ministero e ordinato a quest’ultimo di deliberare, ora per allora, i requisiti di ammissione.

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La sentenza non era stata spontaneamente eseguita, sicchè i ricorrenti avevano promosso giudizio di ottemperanza all’esito del quale, previo superamento della selezione, avevano sottoscritto il contratto di lavoro nel maggio 2002.

Il giudice di appello, ritenuto inammissibile il motivo con il quale era stata riproposta l’eccezione di difetto di giurisdizione ed esclusa la legittimazione passiva dell’Agenzia, ha rilevato che la domanda di risarcimento dei danni era stata proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., sicchè era onere degli attori dimostrare, oltre al pregiudizio subito, la colpa dell’amministrazione, che non poteva essere desunta solo dal mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa.

Ha escluso che nella fattispecie il Ministero avesse agito colpevolmente giacchè, a fronte del dato normativo e della procedura concorsuale speciale espletata nell’anno 1982, i ricorrenti solo nel febbraio del 1990 si erano attivati.

La Corte territoriale ha aggiunto: che il TAR aveva respinto le domande; che “le argomentazioni, invero opinabili, svolte dal C.d.S. con le decisioni di aprile 1999 ben potevano giustificare resistenze da parte della convenuta amministrazione ministeriale, superabili dunque soltanto con apposito giudizio di ottemperanza”; che, tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti ai fini dell’espletamento di ordinari concorsi pubblici, neppure appariva colpevole il tempo impiegato dall’amministrazione sino alla stipula dei contratti sottoscritti nel maggio 2002.

Infine il giudice d’appello ha sottolineato la genericità delle allegazioni e delle doglianze espresse dagli attori, i quali si erano limitati a fondare la domanda risarcitoria sul giudicato amministrativo, senza alcuna specifica allegazione circa la sussistenza dell’elemento psichico richiesto ai fini dell’affermazione della responsabilità extra contrattuale, esonerando in tal modo il resistente da puntuali controdeduzioni e difese sul punto.

Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i sigg. … e gli eredi di …. che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema.

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