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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 19632 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto in tema di addebito generico per cartellino manomesso: “In caso di alterazione manuale delle timbrature del cartellino ai fini della validità del licenziamento il datore non può limitarsi ad un addebito generico senza provare l’intento fraudolento” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 25 luglio 2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 19632/2018.

La Corte di appello di Milano ha respinto il reclamo proposto dalla … s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato la illegittimità del licenziamento intimato dalla società a … e, dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro, aveva condannato la società al risarcimento del danno quantificato in 14 mensilità di retribuzione.

La Corte territoriale, per quanto qui interessa, al pari del primo giudice, ha ritenuto pacifica in causa l’alterazione manuale dei dati risultanti dalle timbrature del sistema di rilevazione automatica delle presenze. Per contro l’ha ritenuta generica nella parte in cui contesta che le modifiche sarebbero state finalizzate ad ottenere il pagamento di compensi non dovuti facendo figurare fittiziamente la presenza in azienda negli orari oggetto dell’arbitraria modificazione, sicché la lavoratrice non sarebbe stata posta in condizione di replicare puntualmente a tali addebiti. Secondo il giudice di appello infatti una cosa sarebbe l’alterazione delle timbrature, altra invece la copertura di assenze dal servizio con tali alterazioni. Conseguentemente la Corte di merito ha verificato la proporzionalità della sanzione con riguardo alla contestazione ritualmente formulata e l’ha esclusa avendo accertato che nella specie non era ravvisabile la condotta fraudolenta contestata il che esonerava la Corte dal confrontarsi con la censura con la quale era evidenziata la vincolatività della sanzione prevista dalla contrattazione collettiva.

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Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato relativamente al cartellino manomesso.

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