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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 19480 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “AI fine dell’esercizio del diritto di opzione, ex art. 18, comma 5, per il pagamento dell’indennità sostitutiva, il termine decorre dalla conoscenza effettiva della sentenza di reintegra a prescindere dal deposito e quindi anche dalla lettura in udienza della decisione” (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 24.7.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui all’ordinanza 19480/2018

Con sentenza del 27 settembre 2016 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, accoglieva la domanda proposta da … nei confronti della … s.p.a., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di opzione ex art. 18, comma 5, L.n. 300/1970 esercitato il 21.5.2012 a seguito dell’ordine di reintegrazione emesso dal Tribunale di Roma con sentenza pronunciata contestualmente all’esito dell’udienza di discussione il 21.3.2012.

La decisione della Corte territoriale discendeva dall’aver questa ritenuto l’opzione tempestivamente esercitata a seguito dell’invito alla ripresa del servizio formulato dal datore di lavoro, non potendo dirsi essa già intervenuta nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della sentenza contestuale non avendo la cancelleria dato corso, per esserne dalla legge esonerata, alla comunicazione della sentenza, evento, peraltro, espressamente indicato dall’art. 18, comma 5, L.n. 300/1970 come dies a quo per il computo del termine decadenziale ed insuscettibile, in quanto contemplato in una norma di stretta interpretazione, di essere surrogato con altro pur equipollente.

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Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva accolto dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato. In pratica ad avviso della Corte ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all’art. 18, comma 5, l.n. 300/1970 per l’esercizio dell’opzione in favore del pagamento dell’indennità sostitutiva dell’ordine di reintegrazione, assume rilevanza la conoscenza effettiva e completa da parte del lavoratore della sentenza recante la declaratoria di illegittimità del licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della cancelleria, risultando così idonea a riflettere tale situazione di conoscenza qualificata dal collegamento ad un atto formale anche la lettura integrale in udienza della sentenza con motivazione contestuale, secondo l’ipotesi verificatasi nella presente fattispecie.

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