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La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17404 del 2018, in tema di comportamento negligente del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio, ha reso il seguente principio di diritto: “Nel sistema della normativa antinfortunistica, per potere considerare interrotto il nesso causale tra l’incidente e la condotta del datore di lavoro, è necessario che la condotta del lavoratore cui si vuole ricondurre la causa esclusiva dell’evento sia caratterizzata dalla cosiddetta “abnormità”, ossia da quel comportamento del lavoratore che assume valenza interruttiva del nesso di causalità fra la condotta del garante in tema di sicurezza e l’evento dannoso verificatosi a suo danno: tale condizione, peraltro, si verifica non perché il comportamento del lavoratore qualificato come abnorme sia “eccezionale”, ma perché esso risulta eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (cfr. sezioni Unite, 24 aprile 2014, Espenhahn e altri). Ciò che la Corte, sentenza n. 17404/2018, ha escluso, versandosi in un’ipotesi disciplinata dall’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di mettere «a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie».

Vediamo insieme i fatti di causa con l’articolo pubblicato dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 30.4.2018 (firma: G. Amato; Titolo: “Responsabilità datore, non basta il comportamento negligente del lavoratore”) che di seguito riportiamo.

È principio assolutamente pacifico quello secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l’addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio, giacché al datore di lavoro, che è “garante” anche della correttezza dell’agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. articolo 18, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

A tale regola, si fa unica eccezione, in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione del nesso causale (art. 41, comma 2, del C.P.), in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale e imprevedibile del lavoratore: in tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell’evento dannoso, essendo intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale e imprevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore, finisce con l’essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un evento dannoso (l’infortunio), che, per l’effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore.
Ciò può verificarsi in presenza (solo) di comportamenti “abnormi” del lavoratore, come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

In questa prospettiva, secondo la lettura più recente e accreditata (cfr. anche, in parte motiva, sezioni Unite, 24 aprile 2014, Espenhahn e altri), il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore non solo quando il comportamento di quest’ultimo risulti definibile come “abnorme” e quindi non suscettibile di controllo da parte del titolare della posizione di garanzia (dovendosi considerare abnorme non solo il comportamento posto in essere in una attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, ma anche quello “connesso” con lo svolgimento delle mansioni lavorative, ma consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro), ma anche quando il comportamento del lavoratore, pur non abnorme di per sé, risulti “eccentrico” rispetto al rischio lavorativo che il titolare della posizione di garanzia è chiamato a “governare” (sezione IV, 26 settembre 2014, Colella, che, da queste premesse, in una fattispecie in cui al sindaco di un Comune si era addebitato un infortunio subito da uno “stradino” comunale, sul rilievo della pretesa mancata formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza, ha annullata con rinvio la sentenza di condanna che non aveva approfondito se l’infortunio si fosse veramente verificato nell’ambito delle mansioni svolte dal lavoratore, sì da potersene fare discendere l’addebito di carenza di formazione; diversamente, si era finito con l’addebitare al titolare della posizione di garanzia un comportamento prevenzionale rispetto a una condotta del lavoratore di cui non si era verificata la coerenza con le mansioni; nello stesso senso, anche sezione IV, 5 maggio 2015, Viotto, che ha attribuito rilievo “interruttivo” anche al comportamento “esorbitante” del lavoratore: nozione nella quale si sono fatte rientrare quelle condotte che fuoriescono dall’“area di rischio” che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, e che non rientrano nell’ambito delle mansioni, ordini, disposizioni concernenti il contesto lavorativo).

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